UNA NOTA SU TESSERA DI RICONOSCIMENTO E LAVORO IRREGOLARE
L’Inail con una nota prot. 7156, recante “Legge 3 agosto 2007 n. 123 - Art. 5 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salut...
L’Inail con una nota prot. 7156, recante “Legge 3 agosto
2007 n. 123 - Art. 5 Disposizioni per il contrasto del lavoro
irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori e art. 6 Tessera di riconoscimento per il personale
delle imprese appaltatrici e subappaltatrici”, datata 12 settembre
ed indirizzata a tutte le strutture centrali e territoriali
fornisce alcune istruzioni relative ai due articoli 5 e 6 della
citata legge n. 123/2007.
Ricordiamo che l’articolo 5 della citata legge dispone che il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale può adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora:
Con l’articolo 6 della legge n. 123/2007, è stato previsto che, a decorrere dall’1 settembre 2007, tutto il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice, compresi i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nell’ambito di un appalto o subappalto, sono tenuti all’obbligo della tessera di riconoscimento o, in alternativa per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti, all’obbligo di annotazione su apposito registro vidimato.
La norma ripropone quanto già previsto, per i lavoratori occupati nei cantieri edili, a decorrere dall’1 ottobre 2007, dall’articolo 36-bis della legge n. 248/2006.
Eventuali violazioni comportano:
Ricordiamo che l’articolo 5 della citata legge dispone che il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale può adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora:
- riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
- ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni;
- ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Con l’articolo 6 della legge n. 123/2007, è stato previsto che, a decorrere dall’1 settembre 2007, tutto il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice, compresi i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nell’ambito di un appalto o subappalto, sono tenuti all’obbligo della tessera di riconoscimento o, in alternativa per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti, all’obbligo di annotazione su apposito registro vidimato.
La norma ripropone quanto già previsto, per i lavoratori occupati nei cantieri edili, a decorrere dall’1 ottobre 2007, dall’articolo 36-bis della legge n. 248/2006.
Eventuali violazioni comportano:
- per il datore di lavoro, una sanzione minima di Euro 100 sino a quella massima di Euro 500 per ciascun lavoratore;
- per il lavoratore sprovvisto del tesserino di riconoscimento applicazione di una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.
A cura di Paolo
Oreto
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