Bonus Infissi 2020: cos'è, aliquota e requisiti per fruire della detrazione

La guida completa per fruire della detrazione fiscale prevista per la sostituzione di serramenti e infissi (bonus infissi 2020)

30/01/2020

Bonus infissi 2020: la nuova Legge di Bilancio ha confermato fino al 31 dicembre 2020 le detrazioni fiscali previste per la sostituzione degli infissi ma più in generale quelle per l'efficienza energetica degli edifici (Ecobonus) e per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa).


  1. Gli interventi incentivabili con l'Ecobonus e l'aliquota di detrazione
  2. Bonus infissi 2020: cos'è
  3. Bonus infissi 2020: chi può accedere
  4. Bonus infissi 2020: requisiti
  5. Bonus infissi 2020: le spese detraibili
  6. Bonus infissi 2020: la documentazione da conservare
  7. Bonus infissi 2020: scegli un professionista di fiducia

Gli interventi incentivabili con l'Ecobonus e l'aliquota di detrazione

Nell'attesa che l'Enea aggiorni la tabella che sintetizza gli interventi incentivabili con l'Ecobonus e le rispettive aliquote di detrazione, è possibile riferirsi a quella del 2019:

Componenti e tecnologie

Aliquota di detrazione

SERRAMENTI E INFISSI
SCHERMATURE SOLARI
CALDAIE A BIOMASSA
CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A

50%

RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO
CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE A+ Sistema termoregolazione evoluto
GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE
POMPE DI CALORE
SCALDACQUA A PDC
COIBENTAZIONE INVOLUCRO
COLLETTORI SOLARI
GENERATORI IBRIDI
SISTEMI di BUILDING AUTOMATION
MICROCOGENERATORI

65%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente)

70%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + QUALITA’ MEDIA dell’involucro)

75%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 1 classe RISCHIO SISMICO)

80%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO)

85%

Bonus infissi 2020: cos'è

Come indicato nella suddetta tabella, la sostituzione di infissi e serramenti gode di una detrazione del 50%. Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro. Si tratta degli interventi sulle finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010. I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori.
In questo gruppo di interventi rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre.

Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (per esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto (per esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso).

Bonus infissi 2020: chi può accedere

Possono accedere alla detrazione tutti i contribuenti che:

  • sostengono le spese di riqualificazione energetica;
  • posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.

Bonus infissi 2020: requisiti

Per poter fruire della detrazione non serve solo sostituire gli infissi ma è necessaria l'asseverazione di un tecnico che successivamente all'intervento certifichi il miglioramento del risparmio energetico ovvero specifichi che, a seguito dei lavori, gli indici di trasmittanza termica si sono ridotti rispetto allo stato originario. Inoltre:

  • alla data della richiesta di detrazione, devono essere “esistenti” ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
  • devono essere dotati di impianto termico;
  • l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione);
  • deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
  • deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

Un edificio, per fruire delle detrazioni, deve essere esistente e avere un impianto di riscaldamento funzionante. L’edificio è “esistente” se risulta accatastato o se almeno è stata presentata domanda di accatastamento e se vengono pagati i tributi dovuti. Un impianto termico, per essere considerato tale, deve rispondere alla definizione di cui al punto l-tricies del comma 1 dell’Art.2 del D.Lgs. n. 192/05 vigente, per cui: "Impianto termico è un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria,indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Bonus infissi 2020: le spese detraibili

Sono comprese tra le spese detraibili quelle sostenute per:

  • la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso;
  • integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
  • fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza, può considerarsi anche l’apporto degli elementi oscuranti;
  • prestazioni professionali, comprensive della redazione dell’APE, ove richiesto.

Le persiane e gli scuri, ed in generale tutte le chiusure oscuranti, possono essere ammesse a detrazione insieme ai serramenti solo se la loro installazione è contemporanea alla sostituzione dei serramenti.

Bonus infissi 2020: la documentazione da conservare

Nel caso di singole unità immobiliari, o con destinazione d'uso diversa da quella residenziale (aziende, uffici, attività commerciali e produttive) purché univocamente definite come singola unità occorre conservare la relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico abilitato oppure certificazione del produttore dei serramenti. Entrambi i documenti devono contenere i valori dalla trasmittanza termica dei vecchi (eventualmente stimandola in base alle caratteristiche dei profilati e della tipologia di vetro) e dei nuovi infissi e la verifica che i valori delle trasmittanze termiche (U) dei nuovi infissi siano inferiori a quelli riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010.

Occorre anche compilare la scheda descrittiva sul sito dell'Enea. La scheda può essere compilata direttamente dall'utente finale senza l'ausilio del tecnico e va inviata all'Enea via web.

In tutti gli altri casi (lavori in parti comuni condominiali, aziendali, ecc.) occorre sempre la relazione tecnica asseverata di cui sopra e la redazione dell’attestato/i di Prestazione energetica, di cui alcuni dati devono essere inviati all’ENEA. Per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme UNI TS 11300. La norma UNI TS 11300-1, a sua volta precisa come il contributo delle chiusure oscuranti (scuri, persiane, tapparelle, ecc.) possa essere considerato nel calcolo della trasmittanza delle finestre comprensive di infissi.

Ricapitolando.

Documentazione necessaria da trasmettere all'Enea

Scheda descrittiva dell’intervento, trasmessa esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (https://detrazionifiscali.enea.it/), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere o come da dichiarazione di conformità:

  • nel caso di interventi in singole unità immobiliari, ossia univocamente definite al Catasto urbano tale scheda può anche essere redatta dal singolo utente;
  • in tutti i casi diversi da quelli di cui sopra (ad esempio, interventi che riguardano parti condominiali), la scheda deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato;

Inoltre:

  • un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi (che può essere stimato anche in modo approssimativo, utilizzando l’algoritmo appositamente elaborato e posto al link “per i tecnici” del nostro sito), che può essere riportato:
    • all’interno della certificazione del produttore (di cui abbiamo già parlato), in una zona a campo libero;
    • in un’autocertificazione del produttore;
    • nell’asseverazione;
  • originali della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata;
  • schede tecniche dei materiali e dei componenti.

Documentazione da conservare a cura del cliente

Di tipo tecnico:

  • asseverazione redatta da un tecnico abilitato che deve attestare il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra. Solo nel caso di interventi in singole unità immobiliari, l’asseverazione può essere sostituita dalla certificazione del fornitore (o assemblatore o installatore) di detti elementi, che attesti il rispetto dei suddetti requisiti;

Di tipo amministrativo:

  • fatture relative alle spese sostenute;
  • ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, il codice fiscale del richiedente la detrazione o il numero di partita IVA e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario;
  • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA(codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

Bonus infissi 2020: scegli un professionista di fiducia

In tutti i casi, sia per la redazione delle certificazioni che per un intervento eseguito a regola d'arte è sempre bene affidarsi ad un tecnico qualificato. Trovane uno nella tua zona.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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