Asmel: il TAR annulla la gara impugnata dall'ANAC

Riconoscendo le ragioni dell'ANAC, il Tar Lombardia ha annullato la gara Led indetta dall'associazione Asmel contro cui aveva fatto ricorso

di Redazione tecnica - 06/02/2020

Dopo gli accertamenti e le anomalie emerse, arriva la conferma del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia che ha accolto integralmente il ricorso presentato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l'annullamento del bando di gara ASMEL per l'affidamento di una o più Convenzioni Quadro per la fornitura di apparecchi per illuminazione pubblica equipaggiati con sorgente a led, sistemi di sostegno degli apparecchi a led, dispositivi per il telecontrollo/telegestione e accessori smart city per gli Enti associati.

In particolare, l'ANAC aveva evidenziato delle anomalie in riferimento agli oneri economici posti a carico degli aggiudicatari delle gare espletate per mezzo della piattaforma di e-procurement gestita da ASMEL, Asmecomm. Anomalie a cui erano seguiti gli accertamenti ispettivi eseguiti dal Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza e dagli Uffici di Vigilanza della stessa Autorità sull'attività contrattuale svolta da ASMEL (rectius: ASMEL Consortile S.c.a.r.l.).

Ricordiamo che a seguito dell'attività ispettiva dell'ANAC, ASMEL si era impegnata a ridurre la misura percentuale del contributo, dall'originario 1,5% dell'importo a base di gara, all'1%. Riduzione che comunque non era bastata all'ANAC che aveva immediatamente evidenziato che la parziale riduzione dell'ammontare “dell'illegittimo contributo posto in capo all'aggiudicatario” non può essere di per sé idonea a sanarne l'illegittimità del contributo richiesto. Da qui l'impegno di ASMEL a rendere disponibile “in forma totalmente gratuita” l'utilizzo della piattaforma telematica per le Stazioni Appaltanti (anche diverse dai propri soci), senza nulla disporre in ordine ai costi del servizio imputabili agli aggiudicatari.

Nei confronti del bando in questione per la prima volta l'ANAC ha impiegato il potere, previsto dal Codice dei contratti (art. 211, comma 1-ter del D.Lgs. n. 50/2016), che consente di impugnare i bandi che presentano gravi violazioni normative in materia di contratti pubblici.

Riconoscendo le ragioni dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Tar Lombardia ha annullato la cd. “gara Led” indetta dall'associazione Asmel (base d'asta: 831 mln) contro cui Anac aveva fatto ricorso.

Nella sentenza n. 240/2020 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha stabilito che “non sussiste la legittimazione di Asmel all'espletamento delle funzioni di centrale di committenza per l'affidamento di convenzioni quadro”. Dal momento che il servizio svolto “è specificamente remunerato dagli aggiudicatari deve escludersi che l'Associazione intenda operare per conto degli associati senza alcuna finalità di lucro”. Di conseguenza deve parimenti escludersi che essa “operi nel caso di specie come organismo di diritto pubblico”.

In allegato la sentenza del TAR.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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