Codice dei contratti: Negli affidamenti infra 40.000 euro occorre rispettare l’art. 36 comma 1
Interessante sentenza del TAR sugli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro
Il TAR Basilicata con la sentenza 23 gennaio 2020, n. 79 interviene sugli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro che, in teoria non avrebbero necessità di alcun chiarimento per il semplice fatto che si tratta di affidamenti diretti in cui devono essere garantiti i principi di non discriminazione, di trasparenza (art. 30, comma 1 del Codice dei contratti) ed i principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti espressamente richiamati dall’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), che disciplina i contratti di appalto sotto soglia.
Violazione dei principi di evidenza pubblica
Nel caso in esame l’Ente appaltante aveva deciso di non individuare per la procedura negoziata un unico professionista ma di consultare più operatori senza stabilire un identico termine per la presentazione delle offerte economiche e non aveva adottato alcuna precauzione, per impedire all’aggiudicatario, di conoscere in anticipo l’altra offerta con evidente violazione dei principi in materia di evidenza pubblica. In pratica l’ente appaltante anziché affidare la progettazione direttamente ad un professionista, ne ha contattati più di uno, non garantendo la segretezza delle offerte.
Confronto competitivo
Il TAR Basilicata ha, dunque, precisato che anche negli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, nel caso in cui venga instaurato un confronto competitivo anche informale, anche se non obbligatoriamente previsto dalla norma che parla di “affidamento diretto anche senza previa consultazione di duo o più operatori economici” (art. 36, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti) ) i principi di trasparenza impongono che sia assicurata la parità di condizioni e non sia ammissibile che un offerente abbia la possibilità (anche solo potenziale e non necessariamente dimostrata di fatto) di conoscere in anticipo le offerte di un suo concorrente.
Tralasciamo, ovviamente, ogni considerazione sul perché si desideri coinvolgere più operatori quando la norma ammette l’affidamento diretto anche senza la consultazione di due o più operatori economici.
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A cura di arch. Paolo Oreto
Documenti Allegati
Sentenza 23 gennaio 2020, n. 79Link Correlati
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