Ristrutturazione edilizia, detrazioni fiscali ed edilizia libera: cosa occorre dichiarare?
Tutto quello che serve sapere per la fruizione delle detrazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia in caso di interventi di edilizia libera
Nel caso di interventi edilizi che non comportano la necessità di richiedere titoli abilitativi o inviare comunicazioni allo sportello unico per l'edilizia (c.d. interventi di edilizia libera) quali documenti occorre conservare per fruire delle detrazioni fiscali previste per la ristrutturazione edilizia (c.d. bonus casa)?
Ecco una nuova interessante domanda arrivata in redazione da parte di Sara C. (che ringraziamo per lo spunto). Pochi giorni fa abbiamo risposto ad una domanda sempre sulle detrazioni fiscali ma che riguardava la piattaforma Enea per la trasmissione della documentazione e la data di fine lavori (leggi articolo). Oggi trattiamo un nuovo argomento che riguarda la possibilità di fruire dei c.d. bonus casa previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nel caso non siano necessarie abilitazioni amministrative.
Accedi e segui il Focus Detrazioni fiscali
Per quali interventi spettano le detrazioni fiscali per la casa
Vediamo di capire, innanzitutto, quali sono gli interventi edilizi per i quali è possibile richiedere la detrazione fiscale che la Legge di Bilancio per il 2020 ha confermato fino al 31 dicembre 2020 con l'aliquota del 50%. Tali interventi sono:
- quelli previsti all'art. 3, lettere b), c) e d) del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), ovvero gli interventi di effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
- quelli previsti all'art. 3, lettere a), b), c) e d) del Testo Unico Edilizia (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
- quelli necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se questi lavori non rientrano nelle categorie indicate nei precedenti punti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- quelli relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
- quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);
- quelli per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992;
- quelli di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici;
- quelli relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
Titoli abilitativi, segnalazioni, comunicazioni ed edilizia libera
Ciò premesso, a seconda dell'entità dell'intervento è necessario:
- il permesso di costruire;
- la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire;
- la SCIA;
oppure inviare una comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico (CILA).
In ultima istanza, ed è il caso che tratteremo nell'articolo, alcuni interventi potrebbero andare in edilizia libera, come ad esempio:
- gli interventi di manutenzione ordinaria - interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- gli interventi di installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nomina inferiore a 12 kW.
La documentazione necessaria per fruire delle detrazioni fiscali per la casa
La normativa prevede che per poter richiedere le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia è necessario:
- inviare, quando prevista, all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl
- pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti:
- le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori);
- domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
- ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta;
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali;
- in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori;
- comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
- fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute;
- ricevute dei bonifici di pagamento.
Accedi e segui il Focus Detrazioni fiscali
Detrazioni fiscali e interventi di edilizia libera
Nel caso di interventi edilizi che vanno in edilizia libera non è prevista alcuna abilitazione amministrativa e ciò che occorre è semplicemente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare:
- i dati anagrafici del contribuente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);
- la dichiarazione di consapevolezza sulle sanzioni previste e sulla decadenza dei benefici ai sensi degli artt. 75 e del DPR n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni;
- gli estremi catastali dell'immobile (foglio, particella, subalterno e categoria);
- la data di inizio dei lavori;
- una dichiarazione che gli interventi rientrano tra quelli previsti per la fruizione della detrazione fiscale.
Tale dichiarazione va poi firmata e conservata, senza alcuna necessità di presentarla all'Agenzia delle Entrate che potrà sempre richiederla in caso di bisogno.
Accedi e segui il Focus Detrazioni fiscali
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Link Correlati
Accedi e segui il Focus Detrazioni fiscali