IVA Edilizia, dall'Agenzia delle Entrate chiarimenti sull'aliquota agevolata per i beni finiti
L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull'applicazione dell'IVA per i beni finiti
IVA Edilizia: è possibile applicare le aliquote ridotte al 4% e al 10% per la cessione con posa in opera di ringhiere e tettoie per balconi e terrazze che vengono montate sul pavimento e sulla facciata dell'edificio?
A rispondere a questa domanda ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 71 del 21 febbraio 2020 recante "Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - IVA edilizia - Beni finiti". In particolare, un contribuente che svolge attività di commercio all'ingrosso di balconi, recinzioni, tettoie e altri beni del settore edile, ha chiesto chiarimenti in merito all'IVA applicabile se in caso di vendita con posa in opera.
IVA Edilizia: la domanda del contribuente
Entrando nel dettaglio, il contribuente vorrebbe svolgere l'attività di commercio al dettaglio con posa in opera di detti prodotti, tramite affidamento dei relativi lavori di montaggio a imprese specializzate, con fatturazione strutturata nel seguente modo:
- il contribuente vende il prodotto con posa in opera tutto completo e fattura l'intero importo al cliente;
- le imprese specializzate che svolgono l'attività di posa in opera emettono fattura nei suoi confronti.
Da qui la domanda sul regime IVA applicabile ovvero se è possibile applicare l'aliquota IVA ridotta riguardante i beni finiti:
- al 4%, se destinati alla realizzazione di fabbricati "Tupini" (costituiti cioè da unità abitative e da negozi ed uffici) o di costruzioni rurali;
- al 10%, se relativi alla realizzazione di edifici assimilati ai fabbricati "Tupini", o se forniti per interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica.
IVA Edilizia: la risposta dell'Agenzia delle Entrate
Per rispondere alla domanda del contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha prima chiarito la normativa di riferimento (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) per la quale alla cessione dei beni finiti, diversi quindi dalle materie prime e semilavorate, è applicabile:
- l'aliquota IVA del 4% quando sono forniti per la costruzione, anche in economia, di fabbricati di tipo economico aventi le caratteristiche richieste dalla Legge Tupini nonché delle costruzioni rurali;
- l'aliquota IVA del 10% quando sono forniti per la realizzazione di opere e impianti di cui al n. 127-quinquies) (opere di urbanizzazione, impianti, edifici assimilati ai fabbricati "Legge Tupini") nonché degli interventi di recupero c.d. agevolati.
IVA Edilizia e "beni finiti"
Con circolare n. 1/E del 1994 l'Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che per "beni finiti" "cui si applicano le aliquote agevolate si intendono quelli che anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell'intervento di recupero non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell'immobile. A titolo esemplificativo, sono da considerare beni finiti:
- ascensori e montacarichi;
- infissi;
- sanitari;
- prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas;
- porte;
in quanto, anche se devono incorporarsi nel fabbricato per divenire funzionali, tuttavia non perdono la loro individualità né si trasformano in beni diversi. Viceversa sono da considerare materie prime e semilavorate, le tegole, le maioliche, i mattoni, in quanto, unitamente ad altri beni, concorrono a formare il tetto, i pavimenti, i muri.
IVA Edilizia: il caso di specie
Nel caso oggetto della risposta (ringhiera per balcone completa di ogni elemento, ringhiera per recinzione completa di ogni elemento, tettoie per balconi e terrazze che vengono montate sul pavimento e sulla facciata dell'edificio), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i beni oggetto dell'istanza possono rientrare nella categoria dei "beni finiti" e beneficiare delle suddette aliquote ridotte qualora mantengano una propria individualità e autonomia funzionale, siano sostituibili "in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte", senza perdere le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni, non solo in astratto.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Risposta Agenzia delle Entrate