ALIQUOTA IVA RIDOTTA del 10%
Con la Risoluzione n. 269 dello scorso 27 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una istanza di interpello di una azienda che produce e vende impi...
Con la Risoluzione n. 269 dello scorso 27 settembre, l’Agenzia
delle Entrate ha risposto ad una istanza di interpello di una
azienda che produce e vende impianti termici a energia solare,
commercializzando anche i singoli componenti (definiti anche Kit
solari), la cui funzione essenziale è quella di sfruttare al meglio
l'irradiazione solare per trasformarla in energia termica.
In particolare, l’istanza di interpello chiedeva delucidazioni in merito all’aliquota IVA applicabile alle cessioni di componenti di impianti termici solari (pannelli fotovoltaici, bollitori specifici per tali impianti, pompe di alimentazione del flusso del liquido termovettore tra pannelli solari e bollitori all'interno dell'impianto) effettuate dalla società istante nei confronti di:
Per quanto riguarda la cessione dei singoli componenti o kit solari, bisogna fare riferimento al successivo n. 127-sexies della tabella, che dispone l'applicazione dell'aliquota ridotta per i "beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, circoscrivendo quindi il beneficio fiscale ai beni finiti effettivamente utilizzati per la costruzione dell'impianto.
L'Iva al 10% è pertanto riconosciuta ai soli beni diversi dalle materie prime e dai semilavorati, per i quali il processo produttivo si è già compiuto (si trovano quindi nell'ultima fase di commercializzazione) e che sono acquistati per essere direttamente impiegati per l'installazione o la costruzione dell'impianto. Circostanza, quest'ultima, che dev'essere attestata dall'acquirente tramite un'apposita dichiarazione da rilasciare al venditore.
Il beneficio della tassazione ridotta, di conseguenza, non può essere riconosciuto quando a comprare sia un distributore, un grossista o un qualsiasi altro soggetto che opera nelle fasi intermedie di commercializzazione.
In sintesi, la risoluzione dell’Agenzia prevede l’aliquota Iva ridotta del 10% per la vendita dei componenti di kit solari soltanto se effettuata nei confronti di chi provvede a installare o costruire l'impianto termico o nei confronti degli utilizzatori finali, che dovranno rilasciare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione che attesti l'utilizzo dei beni per la costruzione dell'impianto.
In particolare, l’istanza di interpello chiedeva delucidazioni in merito all’aliquota IVA applicabile alle cessioni di componenti di impianti termici solari (pannelli fotovoltaici, bollitori specifici per tali impianti, pompe di alimentazione del flusso del liquido termovettore tra pannelli solari e bollitori all'interno dell'impianto) effettuate dalla società istante nei confronti di:
- soggetti dediti alla distribuzione/commercializzazione dei medesimi;
- soggetti dediti all'istallazione/costruzione di impianti termici ad energia solare;
- utilizzatori finali.
- alle cessioni di pannelli solari e di bollitori ad intercapedine, sia in ogni caso applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento essendo beni non suscettibili di destinazione diversa dalla costruzione/installazione di impianti di cui al n. 127-quinquies, indipendentemente dall'attività svolta dal cessionario e dal rilascio di una dichiarazione da parte di quest'ultimo stesso circa il relativo utilizzo;
- alle cessioni di singoli bollitori ad una/due serpentine e di singole pompe di azionamento del flusso di liquido conduttore (utilizzabili, teoricamente sia per la costruzione/installazione di impianti termici solari sia per finalità diverse) l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento, sia applicabile esclusivamente a condizione che il cessionario rilasci, sotto la propria responsabilità, apposita dichiarazione contenente l'attestazione di destinazione di tali beni alla costruzione/installazione di impianti di cui al n. 127-quinquies.
Per quanto riguarda la cessione dei singoli componenti o kit solari, bisogna fare riferimento al successivo n. 127-sexies della tabella, che dispone l'applicazione dell'aliquota ridotta per i "beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, circoscrivendo quindi il beneficio fiscale ai beni finiti effettivamente utilizzati per la costruzione dell'impianto.
L'Iva al 10% è pertanto riconosciuta ai soli beni diversi dalle materie prime e dai semilavorati, per i quali il processo produttivo si è già compiuto (si trovano quindi nell'ultima fase di commercializzazione) e che sono acquistati per essere direttamente impiegati per l'installazione o la costruzione dell'impianto. Circostanza, quest'ultima, che dev'essere attestata dall'acquirente tramite un'apposita dichiarazione da rilasciare al venditore.
Il beneficio della tassazione ridotta, di conseguenza, non può essere riconosciuto quando a comprare sia un distributore, un grossista o un qualsiasi altro soggetto che opera nelle fasi intermedie di commercializzazione.
In sintesi, la risoluzione dell’Agenzia prevede l’aliquota Iva ridotta del 10% per la vendita dei componenti di kit solari soltanto se effettuata nei confronti di chi provvede a installare o costruire l'impianto termico o nei confronti degli utilizzatori finali, che dovranno rilasciare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione che attesti l'utilizzo dei beni per la costruzione dell'impianto.
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