Affidamento in house di servizi: quando è possibile?
In caso di appalti di servizi per procedere all'affidamento in house è prima necessario valutare la convenienza economica rispetto alla esternalizzazione
Un servizio affidato in house può essere poi revocato e affidato tramite emissione di un ordine di acquisto su MEPA?
Ha rispondere a questa domanda ci ha pensato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 681 del 27 gennaio 2020 che ha rigettato il ricorso presentato per la riforma della decisione del giudice di prime cure che aveva confermato l'operato della stazione appaltante nell'avere revocato un servizio precedentemente affidato in house e poi affidato direttamente tramite ordine di acquisto su MEPA.
Affidamento in house di servizi: il caso affrontato dal Consiglio di Stato
Entrando nel dettaglio, il ricorso riguarda un servizio inizialmente affidato ad una partecipata al 100% della stazione appaltante (una Regione) che la stessa ha poi revocato e poi affidato direttamente, mediante emissione di un “ordine di acquisto” su MEPA ad un fornitore presente nel mercato.
Affidamento in house di servizi: la decisione di Palazzo Spada
I giudici del Consiglio di Stato hanno ricordato un principio consolidato per il quale l’affidamento in house di servizi è illegittimo nel caso in cui non ci sia convenienza economica rispetto alla esternalizzazione dello stesso. L'in house costituisce, infatti, una tipologia di affidamento eccezionale rispetto alle procedure ordinarie di scelta del contraente che è possibile derogare solo qualora sussista per l’amministrazione una reale convenienza rispetto alle condizioni economiche offerte dal mercato.
Affidamento in house di servizi: il Codice dei contratti
L’art. 192, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) dispone:
Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
Nel caso oggetto della sentenza del Consiglio di Stato, la revoca e il successivo affidamento tramite MEPA trovano fondamento nel principio di economicità: l'offerta proposta dal libero mercato era, infatti, migliorativa rispetto a quella della società in house, consentendo all'amministrazione un consistente risparmio economico.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 27 gennaio 2020, n. 681Link Correlati
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