Prevenzione incendi: aggiornate le regole tecniche verticali (RTV) per uffici, attività ricettive turistico - alberghiere, autorimesse, attività scolastiche e commerciali
In Gazzetta l'aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi
Prevenzione incendi: è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 06/03/2020, n. 57 il Decreto Ministero dell'Interno 14 febbraio 2020 recante "Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi".
Prevenzione incendi: le norme in considerazione
Il nuovo decreto del Ministero dell'Interno prende in considerazione le seguenti norme:
- il decreto del Ministro dell'interno 8 giugno 2016 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2016);
- il decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 2016 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016);
- il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2017 recante "Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa" (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2017);
- il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2017);
- il decreto del Ministro dell'interno 23 novembre 2018 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015" (Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018);
- il decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 2019 recante "Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019);
- il decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2019 recante "Modifiche all'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015" (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2019).
Prevenzione incendi: le sezioni aggiornate dell'Allegato 1 - Norme tecniche di prevenzione incendi
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, il nuovo decreto del Ministero dell'interno sostituisce integralmente i capitoli V.4, V.5, V.6, V.7 e V.8 della sezione V dell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015 per allinearle alle modifiche introdotte dal decreto del Ministro dell'interno del 18 ottobre 2019. In particolare sono modificati i seguenti capitoli:
- V.4: uffici;
- V.5: attività ricettive turistico - alberghiere;
- V.6: autorimesse;
- V.7: attività scolastiche;
- V.8: attività commerciali.
In allegato il decreto con le nuove regole tecniche verticali (RTV).
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Decreto Ministero dell'Interno 14 febbraio 2020Link Correlati
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