Coronavirus Covid-19: dopo il DPCM 11 marzo 2020 i cantieri rimangono aperti
Secondo il Governo i cantieri edili devono restare aperti e il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvedere ad integrare il PSC
I cantieri non appartengono a quella categoria di attività prevista dal DPCM 11 marzo 2020 che devono essere sospese fino al 25 marzo 2020 ed è compito del coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvedere all’integrazione delle nuove misure all’interno dei piani di sicurezza e coordinamento e la relativa stima dei costi.
Lo ha informato direttamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’aggiornamento al 13 marzo 2020 delle FAQ relative al decreto #iorestoacasa in cui ha affrontato i seguenti temi:
- il decreto dell'11 marzo, cosa cambia
- zone interessate dal decreto
- spostamenti
- trasporti
- lavoro
- cantieri
Coronavirus Covid-19: dopo il DPCM 11 marzo 2020 i cantieri rimangono aperti
In riferimento ai cantieri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla domanda “I cantieri rimangono aperti?” risponde con un secco “si”, ammettendo che né il DPCM 11 marzo 2020 né i precedenti provvedimenti emergenziali hanno disposto la chiusura dei cantieri. Non esiste, pertanto, alcuna limitazione alle attività lavorative che si svolgono nei cantieri.
Coronavirus Covid-19: le misure di sicurezza nei cantieri
La Presidenza del Consiglio dei Ministri conferma (ne avevamo bisogno?) solo il rispetto delle norme in vigore e quindi del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro). Sull’argomento abbiamo già scritto un articolo in cui abbiamo dettagliato puntualmente le norme da rispettare.
Il Governo afferma che “le imprese appaltatrici sono tenute ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori, individuati in stretto raccordo con le autorità sanitarie locali; particolare attenzione dovrà essere prestata alle procedure anti contagio con riferimento alle attività di cantiere che si svolgono al chiuso. Laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità delle lavorazioni, la distanza interpersonale di un metro, quale principale misura di contenimento della diffusione della malattia, le imprese appaltatrici sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione individuale”.
Coronavirus Covid-19: nessuna sospensione dei cantieri
Non si parla, quindi, in alcun modo di sospensione ma si rammenta solo l’obbligo per il coordinatore per l'esecuzione dei lavori di provvedere, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e a redigere la relativa stima dei costi. Le stazioni appaltanti sono tenute a vigilare affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di sicurezza sopra indicate.
Coronavirus Covid-19: niente lavoro agile nei cantieri
I lavoratori impiegati nei cantieri, non potendo usufruire, per ovvie ragioni, del lavoro agile, quale modalità ordinaria di svolgimento dell’attività lavorativa, sono sempre autorizzati allo spostamento dalla propria residenza/domicilio alla sede di cantiere e viceversa, anche quando la sede di cantiere sia situata presso una regione diversa da quella di residenza/domicilio.
A questo ultimo proposito, il Governo ha evidenziato che le disposizioni di cui al DPCM 9 marzo 2020 hanno reso inefficace ogni diversa disposizione, contenuta anche in provvedimenti contingibili ed urgenti, che impediva lo spostamento dei dipendenti dalla propria residenza/domicilio alla sede di cantiere, ai fini della c.d. quarantena. Ciò posto, nell’ipotesi in cui un lavoratore impiegato in un cantiere, rientrato nel luogo di propria residenza/domicilio per la fruizione di un periodo di congedo o riposo, decida di non tornare presso la sede di cantiere senza che sussista alcun impedimento di carattere sanitario, debitamente certificato, tale decisione dovrà considerarsi quale autonoma scelta del lavoratore che, seppur dettata da comprensibile preoccupazione per il pericolo di contagio, sarà valutata dall’impresa appaltatrice alla luce delle disposizioni contrattuali.
Coronavirus Covid-19: a voi qualche domanda sui cantieri
Dopo aver dettagliato le norme da rispettare e riportato le FAQ del Governo lasciamo a voi professionisti e imprese che ci leggete qualche domanda:
- le complessità di un cantiere edile sono compatibili con il rischio contagio che stiamo vivendo in questo periodo?
- l’integrazione del PSC e la nuova stima dei costi per la sicurezza garantisce l’approvvigionamento dei DPI necessari a contenere il contagio?
- l’eventuale sospensione dei lavori, senza una norma straordinaria, compete al Governo o alla responsabilità delle parti coinvolte (datore di lavoro, direttore dei lavori, coordinatore, impresa, rup,….)?
Lascio come sempre a voi ogni commento confermando il mio punto di vista che resta sempre “chiudiamo i cantieri che non sono urgenti e lasciamo solo quelli necessari alla messa in sicurezza o alla ristrutturazione/costruzione di nuovi presidi ospedalieri”. Al momento, come dice lo stesso decreto del Governo #iorestoacasa, la necessità è quella di evitare il diffondersi e contenere il contagio.
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A cura di Ing. Gianluca Oreto
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