Emergenza Coronavirus COVID-19 E #CuraItalia: nuove modifiche e 5 deroghe al Codice dei contratti
Nel testo del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 cosiddetto #CuraItalia sono inserite 5 deroghe ed 1 modifica al Codice dei contratti.
Da una puntuale lettura del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 cosiddetto "Decreto #CuraItalia" recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" abbiamo notato come nel testo sono inserite 5 deroghe ed 1 modifica al Codice dei contratti.
Modifica all’articolo 35. Comma 18 del Codice dei contratti
Con l’articolo 91, comma 2 del D.L. #CuraItalia viene introdotta una modifica all’articolo 35, comma 18 del Codice dei contratti e nel dettaglio il secondo periodo del comma stesso viene così modificato: “L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma ella prestazione. …….”
In pratica con la modifica introdotta è possibile erogare l’anticipazione amche nel caso di lavori di somma urgenza.
Deroga contenuta nell’articolo 73, comma 2
Nell’articolo 72, comma 2, lettera a) del D.L. #CuraItalia è precisato che “i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all’articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e ciò val quanto dire che, sino al 31/12/2020 agli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 72 per l’utilizzazione del “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, volto alla realizzazione una serie di iniziative, può essere utilizzata la procedura negoziata senza previa pubblicizzazione di un bando di gara e, quindi, può essere applicato direttamente il comma 6 dell’articolo 63 del Codice dei contratti, senza il rispetto di nessuno dei vincoli imposti al comma 2 dello stesso articolo 63.
Deroga contenuta nell’articolo 75, comma 1
Nell’articolo 75, comma 1 del D.L. #CuraItalia è precisato che “sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o una «piccola e media impresa innovativa»” In pratica potrà essere utilizzata la procedura negoziata senza previa pubblicizzazione di un bando di gara e, quindi, può essere applicato direttamente il comma 6 dell’articolo 63 del Codice dei contratti, nel rispetto del vincolo di cui all’articolo 63, comam 2, lettera c) del Codice dei contratti.
Deroga contenuta nell’articolo 86, comma 2
Nell’articolo 86. Comma 2 del D.L. #CuraItalia è precisato che “In considerazione della situazione emergenziale e al fine di consentire l’adeguata tempestività degli interventi di cui al comma precedente, fino al 31 dicembre 2020 è autorizzata l’esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori” Ciò val quanto dire che al fine di ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19, la spesa di euro 20.000.000 nell’anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati nonché perl’attuazione delle misure di prevenzione previste dai protocolli potrà essere utilizzata, così come disposto dall’articolo 163, comma 1 del Codice dei contratti disponendo, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori anche al di fuori del limite di 200.000 euro (come disposto al comma 8 dello stesso articolo 16) o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.
Deroga contenuta nell’articolo 99, comma 3
Con l’articolo 99, comma 3 del D.L. #CuraItalia è precisato che “Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell’emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell’art. 793 c.c., avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità.”.
Deroga contenuta nell’articolo 120, comma 3
Nell’articolo 120,comma 3, comma 3 del D.L. #CuraItalia è precisato che “Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
Ciò val quanto dire che mel caso in cui non sia possibile fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per l’acquisto di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza e/o di dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme, le istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Decreto-legge 17/03/2020, n. 18Link Correlati
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