Emergenza Covid-19 e Sisma 2016: approvate due Ordinanze, via libera agli anticipi del 50% ai professionisti
Le Ordinanze per il pagamento degli anticipi ai professionisti per i progetti di ricostruzione post terremoto Centro Italia
Il Commissario alla Ricostruzione dei territori colpiti dal sisma 2016, Giovanni Legnini, ha firmato due Ordinanze per disciplinare il pagamento degli anticipi ai professionisti per i progetti di ricostruzione delle abitazioni e dei siti produttivi danneggiati dal terremoto nel Centro Italia, e per recepire le ultime innovazioni legislative modificando diversi provvedimenti commissariali già in vigore.
Sono le prime due Ordinanze emanate da Legnini, dopo il suo insediamento quale Commissario a fine febbraio, modificate e riadottate con una procedura speditiva dopo le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti ai testi emanati dal precedente Commissario.
L’Ordinanza 94 sugli anticipi
Il provvedimento sulle anticipazioni ai tecnici e ai professionisti dà attuazione a una norma di legge di un anno e mezzo fa e ancora inapplicata. Prevede il pagamento del 50% degli onorari ai tecnici e ai professionisti incaricati della predisposizione dei progetti al momento della loro presentazione agli Uffici Speciali per la Ricostruzione, dando priorità alle domande già presentate.
Il pagamento avverrà su istanza degli interessati, e riguarda in teoria circa 7 mila pratiche per il contributo di ricostruzione, quelle presentate e che non sono ancora arrivate alla fine dell’istruttoria, oltre a quelle che saranno presentate in futuro.
Ordinanza esecutiva, fondi immediati
L’Ordinanza stabilisce anche i meccanismi per il loro recupero al momento della concessione del contributo, prevede il trasferimento immediato e in unica soluzione delle risorse necessarie agli Usr per i pagamenti ed è immediatamente esecutiva.
Verso un Testo Unico
Il secondo provvedimento apporta invece una serie di modifiche ai testi di ben otto precedenti Ordinanze, anche per recepire le novità introdotte dalle norme di legge che si sono succedute. Un intervento di manutenzione necessario, ma complesso, e che rafforza ancor più l’impegno del Commissario ad arrivare in tempi brevi alla redazione di un Testo Unico delle Ordinanze sulla ricostruzione.
L’Ordinanza 95 “Omnibus”
L’Ordinanza recepisce le nuove norme che ammettono a contributo anche le spese per le imposte comunali di occupazione del suolo pubblico per i cantieri di ricostruzione di abitazioni e impianti produttivi con danni lievi o pesanti, e che regolano la cessione degli immobili danneggiati che hanno diritto al contributo pubblico per la ricostruzione. Vengono poi recepite le nuove regole approvate dal Parlamento, più favorevoli per i proprietari, per la ricostruzione delle abitazioni con murature molto spesse che devono rispettare le sagome originali. Le somme necessarie ai Comuni per gli espropri dei terreni destinati alla delocalizzazione degli immobili vengono messe ora a disposizione prima della pianificazione delle opere di urbanizzazione, per la quale si prevede un anticipo delle spese.
L’Ordinanza chiarisce anche la valutazione dei danni per le abitazioni che hanno subito, oltre a quelli del 2016, i terremoti del ’97-‘98 e del 2009, stabilendo che ai fini della verifica di ammissibilità del contributo la data da prendere a riferimento è quella dell’evento sismico che ha causato il primo danneggiamento, ed estende al 31 dicembre 2020 i termini per le domande di delocalizzazione definitiva delle strutture agricole e zootecniche. Si interviene, infine, per semplificare le procedure per la domanda di contributo per le abitazioni danneggiate possedute da più proprietari. A presentarla può essere anche uno solo dei comproprietari, certificando di aver avvertito gli altri titolari e di non aver avuto da loro espliciti dinieghi.
L’Ordinanza 95 in dettaglio
Art. 1 – Modifiche all’Ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016
L’articolo introduce nell’Ordinanza relativa agli interventi su edifici che hanno subito DANNI LIEVI il recepimento delle disposizioni del Dl 55/2018 secondo le quali le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l’occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione sono comprese nel costo dell’intervento.
Art. 2- Modifiche all’Ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017.
La prima modifica introduce nell’Ordinanza relativa agli interventi su immobili a uso produttivo che hanno subito DANNI GRAVI il recepimento delle disposizioni del Dl 55/2018 secondo le quali le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l’occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione sono comprese nel costo dell’intervento.
Per la riparazione degli stessi immobili si prevede la possibilità di ammettere varianti in aumento, purché all’interno del contributo concedibile, e la possibilità di chiedere l’autorizzazione al miglioramento sismico, così come già avviene per gli immobili a uso abitativo.
Sarà inoltre possibile prevedere la realizzazione di un progetto unitario di due o più edifici danneggiati contigui e/o strutturalmente e/o funzionalmente interconnessi facenti parte del medesimo complesso produttivo e riconducibili a un unico soggetto beneficiario.
Altra modifica riguarda l’articolo 19 sugli obblighi dei beneficiari del contributo, che devono garantire il mantenimento della destinazione dello stesso ad attività produttiva. La verifica dell’inattività dell’impresa, che concede sei mesi di tempo per la ripresa, verrà effettuata con riferimento alla data di richiesta del contributo e non più a quella dell’erogazione.
Si colma un vuoto normativo per le ipotesi di cessione di edifici danneggiati o distrutti nei quali il soggetto proprietario dell’edificio non coincide con il soggetto titolare dell’attività produttiva, quando quest’ultimo abbia rinunciato al proseguimento della medesima. Si evita che sul territorio, a seguito della rinuncia al proseguimento di attività imprenditoriali, permangano edifici inutilizzabili ed in stato di abbandono consentendo il contributo per il solo ripristino dell’edificio sotto il profilo strutturale ad esclusione di ogni altra voce connessa ad un’eventuale nuova attività produttiva, circostanza che altrimenti integrerebbe ipotesi riconducibili ad aiuti di stato.
All’Ordinanza viene aggiunto un nuovo articolo, il 20 bis, che recepisce le nuove norme previste dal dl 123 del 2019 che hanno abrogato il divieto di vendita degli immobili oggetto di contributo.
Art. 3 Modifiche all’Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017
L’articolo introduce nell’Ordinanza relativa agli interventi sugli IMMOBILI a USO ABITATIVO che hanno subito DANNI GRAVI il recepimento delle disposizioni del Dl 55/2018 secondo le quali le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l’occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione sono comprese nel costo dell’intervento.
Si prevede poi che si possa procedere mediante intervento unitario anche in caso di sola interconnessione funzionale degli edifici, al pari di quanto previsto per gli immobili produttivi, stabilendo in questa fattispecie anche la non obbligatorietà della costituzione del consorzio tra i proprietari.
Viene chiarito che il contributo per le demolizioni, pari a 80 euro al metro quadro di superficie dell’edificio, include anche gli oneri tecnici nella misura del 10%.
L’Ordinanza recepisce inoltre le nuove norme introdotte dal DL 123/2019 che riguardano specificamente le abitazioni con murature molto spesse, o “a sacco”, caratteristiche delle zone montane del cratere. In caso di ricostruzione totale, se le norme urbanistiche stabiliscono l’obbligo di rispetto della sagoma o della superficie lorda, le superfici utili ai fini del calcolo convenzionale sono calcolate al netto dello spessore delle nuove mura.
Art. 4 Modifiche all’Ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017
La nuova norma consente di chiarire alcuni dubbi interpretativi sull’ammissibilità dell’IVA e dei contributi previdenziali quali costi ammissibili a contributo per la retribuzione dell’attività di redazione della scheda AeDES da parte del professionista incaricato.
ART. 5 – Modifiche all’ordinanza n. 36 del 8 settembre 2017
In caso di delocalizzazione degli edifici impossibili da ricostruire perché collocati in aree franose o a rischio idrogeologico si chiarisce che sono ammissibili al contributo anche le spese necessarie per i trasferimenti di proprietà dei nuovi terreni acquistati. Nel caso di espropri delle aree in cui delocalizzare gli immobili condotti dai Comuni si stabilisce il trasferimento delle somme necessarie prima dell’avvio dell’attività di pianificazione e progettazione delle opere di urbanizzazione primaria. Le spese per queste ultime attività vengono anticipate ai comuni.
ART. 6 – Modifiche all’Ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018
La norma riguarda la sovrapposizione dei danni causati nelle regioni Marche ed Umbria dalle crisi sismiche del 1997 e 1998 e del 2009. Chiarisce che la data di riferimento per il calcolo del maggior danno è quella relativa all’evento sismico che ha causato il primo danneggiamento.
ART. 7 – Modifiche all’Ordinanza n. 61 del 1 agosto 2018
La norma si rende necessaria per rifinanziare per l’anno corrente gli interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata. Il finanziamento degli interventi su edifici privati è assicurato mediante le procedure del credito d’imposta, mentre per gli edifici pubblici bisogna attendere l’inserimento della spesa all’interno dei programmi di opere pubbliche adottati dal Commissario con Ordinanza. Per evitare di attendere l’elaborazione di un piano di interventi pubblici, che bloccherebbe la riparazione della porzione privata, si ricorre al plafond di 3 milioni di euro previsto dalla vecchia Ordinanza per tutti quei casi di edifici in cui sia presente una porzione minoritaria pubblica.
ART. 8 Modifiche all’Ordinanza n. 68 del 5 ottobre 2018
Vengono spostate al 31 dicembre 2020 le scadenze relative alle domande di delocalizzazione definitiva di immobili ad uso agricolo e zootecnico allineandole alle scadenze ad oggi fissate per la ricostruzione relativa ad immobili con danno grave.
ART. 9 – Domanda di contributo presentata da un solo proprietario o soggetto legittimato (Art. 6 comma 11 DL 189/2016)
L’Ordinanza chiarisce quali documenti devono essere allegati alla domanda di contributo quando la stessa sia presentata da un solo comproprietario. Alla domanda deve essere allegata, insieme alla documentazione atta a dimostrare che gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano stati avvisati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il richiedente attesti la quota di proprietà e il nominativo di ciascuno dei proprietari dell’unità strutturale o delle unità immobiliari e di non avere ricevuto alcuna opposizione o diniego da parte di tali soggetti.
Accedi allo Speciale Coronavirus COVID-19
Link Correlati
Accedi allo Speciale Coronavirus COVID-19