Emergenza Coronavirus e indennità a professionisti iscritti alle casse private: a breve una soluzione?
Un resoconto delle misure adottate nel decreto #CuraItalia con i riferimenti alle modalità attuative scritto dal deputato del M5S Adriano Varrica
La pubblicazione in Gazzetta del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. #CuraItalia) ha generato una spaccatura evidente tra le partite iva e i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS e quelli iscritti alle casse di previdenza private.
Spaccatura non tra le due diverse categoria ma agli occhi del Governo che, nel definire le "norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori" ha escluso gli autonomi iscritti alle casse di previdenza private, prevedendo solo un fondo da 300 milioni di euro per l’anno 2020 per il reddito di ultima istanza.
Sul D.L. n. 18/2020 il deputato del Movimento 5 Stelle Adriano Varrica ha chiarito che le risorse stanziate dal #CuraItalia per i lavoratori autonomi e i professionisti riguardano il solo mese di marzo e che la cassa integrazione per i lavoratori dipendenti copre un massimo di 9 settimane. "Questo non significa che non ci sarà ulteriore sostegno - afferma il deputato del M5S - Si farà tutto quello che sarà necessario. Bisogna valutare l’evolversi della situazione e la possibile durata della stessa per mettere in campo gli strumenti più efficaci. Non esistono precedenti, in una settimana abbiamo elaborato una vera e propria legge di bilancio (che in genere si prepara in diversi mesi), cercando di non lasciare da soli cittadini e imprese e guardando soprattutto a quelle situazioni per le quali ciò che sta accadendo può comportare l’indigenza o la chiusura. Tarare misure eque, rapide ed efficaci in così poco tempo è un’impresa. Cercheremo in Parlamento nelle prossime settimane di apportare ogni modifica necessaria a semplificare ogni procedura e a utilizzare nella migliore maniera possibile questi primi 25 miliardi. Le interlocuzioni con le parti sociali e le varie categorie sono intense".
Per quanto riguarda l'esclusione dei professionisti iscritti alle casse di previdenza private "si sta discutendo con i rispettivi ordini e le rispettive casse che sono i soggetti nelle condizioni di erogare le risorse al meglio. È stato chiarito - conclude Varrica - che, in una maniera o nell’altra, nei prossimi giorni troveremo la soluzione".
Soluzione che parte de professionisti italiani attende nel breve termine al fine di non restare irrimediabilmente indietro. Recentemente, le professioni ordinistiche Italiane, aderenti al Comitato Unitario Professioni (CUP), alla Rete Professioni Tecniche (RPT) e l’Ordine dei Commercialisti, hanno scritto al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiedendo alcune misure specifiche per i loro iscritti.
Di seguito un prospetto dei principali interventi con i riferimenti alle modalità attuative che il deputato Adriano Varrica ha messo a disposizione sul suo portale informativo.
MISURE DI SOSTEGNO PER LE IMPRESE
Agli articoli 49-59 del decreto Cura Italia, viene previsto un importante pacchetto di misure per il sostegno alla liquidità delle attività economiche del nostro Paese:
- le piccole imprese, tramite una semplice comunicazione agli istituti bancari e finanziari, hanno diritto ad una moratoria delle linee di credito in conto corrente, dei finanziamenti per anticipi su titoli di credito, delle scadenze di prestiti a breve e delle rate di prestiti e canoni in scadenza, tutto congelato fino al 30 settembre;
- le grandi imprese beneficiano della garanzia dello Stato a favore di Cassa Depositi e Prestiti per le risorse necessarie da fornire alle banche per i finanziamenti in corso.
Vengono sospesi i versamenti di contributi e ritenute di marzo ed aprile per i lavoratori delle imprese che operano nei settori maggiormente colpiti (v. dettagli all’art. 61). La sospensione si estende al 31 maggio 2020 per gli enti di promozione sportiva e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche.
Come previsto dall’art. 62, a tutte le imprese e ai professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso, sono sospesi gli adempimenti e i versamenti che scadono tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020 relativi a ritenute alla fonte, trattenute per addizionale regionale e comunale, iva, contributi previdenziali e assistenziali. I versamenti sospesi vanno effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate a decorrere dal mese di maggio 2020.
In merito all’Agenzia delle Entrate, imprese e professionisti è in vigore la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie di cartelle esattoriali (art. 68) e di ogni termine relativo alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e contenzioso da parte degli agenti di riscossione con scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 (art. 67).
Sempre a favore delle imprese e della tutela dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 43, vengono stanziati 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. Per l’erogazione di queste risorse Invitalia fornirà quanto prima le modalità di erogazione.
Tra gli altri interventi sono presenti:
- un credito d’imposta del 50% per la sanificazione degli strumenti e dei luoghi di lavoro (art. 64) (spese sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per beneficiario);
- un credito d’imposta del 60% per il mese di marzo per il canone di locazione degli esercenti attività d’impresa, ad esclusione delle attività rimaste aperte (art. 65); l’unica condizione è che gli immobili rientrino nella categoria catastale C/1.
LAVORATORI DIPENDENTI: DIVIETO DI LICENZIAMENTO E AMMORTIZZATORI SOCIALI
A tutela dei lavoratori dipendenti, il decreto dispone che per 60 giorni non sarà possibile effettuare alcun licenziamento (art. 46). Nel caso in cui le aziende siano impossibilitate a proseguire l’attività lavorativa a causa dell’emergenza “COVID-19”, agli articoli 19-22, è prevista la cassa integrazione a decorrere dal 23 febbraio 2020 e per un massimo di nove settimane. Nello specifico, tra gli ammortizzatori sociali straordinari, sono stati disposti:
- la cassa integrazione guadagni ordinaria per i datori di lavoro del settore industria indipendentemente dal numero dei dipendenti. La domanda deve essere presentata all’INPS entro il 31 agosto 2020 e l’integrazione salariale potrà essere anticipata dal datore di lavoro;
- la cassa integrazione in deroga anche per chi ha un solo dipendente e per tutti i settori, ad esclusione del lavoro domestico. La domanda deve essere presentata alla Regione o alla provincia autonoma di competenza. L’integrazione sarà erogata dall’INPS, e non anticipata dal datore di lavoro;
- l’assegno ordinario per i datori di lavoro del settore privato anche con meno di 5 dipendenti esclusi dalla normativa ordinaria. La domanda deve essere presentata all’INPS entro il 31 agosto 2020 e l’integrazione potrà essere anticipata dal datore di lavoro;
Per le domande che dovranno essere presentate online nel sito INPS, le modalità verranno indicate in questi giorni in una o più circolari dell’Istituto di previdenza.
Consulta il documento pubblicato dall’INPS per conoscere nel dettaglio i beneficiari e le modalità di accesso ai diversi trattamenti di integrazione salariale.
MISURE PER AUTONOMI, PARTITE IVA E PROFESSIONISTI
È riconosciuta un’indennità esentasse di 600 euro per il mese di marzo a favore di:
- liberi professionisti titolari di partita IVA e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi al 23 febbraio 2020, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art.27);
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, nello specifico, commercianti, artigiani e coltivatori diretti (art.28);
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turistico che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto (art. 29);
- operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo (art. 30);
- lavoratori dello spettacolo con reddito 2019 non superiore a 50.000 euro (art. 38).
La somma dell’indennità verrà erogata quanto prima dall’INPS, in seguito ad apposita domanda presentata online. Sulle modalità attuative (incluse quelle per la presentazione dell’istanza) verrà pubblicata quanto prima una circolare.
Per i professionisti iscritti agli albi e alle casse di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, l’indennità verrà definita secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro (art. 44). Le diverse modalità di erogazione a tali professionisti rispetto a quelli di sopra citati sta nel necessario passaggio dalle speciali casse previdenziali e assistenziali.
MISURE PER FAMIGLIE: CONGEDI E VOUCHER BABY SITTER
Ai sensi dell’articolo 23, i genitori lavoratori dipendenti con figli di età non superiore ai 12 anni hanno diritto a uno specifico congedo (50% della retribuzione) per un periodo continuativo e frazionato non superiore a 15 giorni. Il medesimo congedo è riconosciuto anche agli iscritti alla gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o disoccupato o non lavoratore. Il limite di età dei 12 anni non si applica in presenza di figli con disabilità. L’art. 25 inoltre estende il congedo anche ai dipendenti pubblici.
Si può beneficiare del congedo facendo richiesta al datore di lavoro, che non potrà in alcun modo opporsi o rifiutarlo. L’INPS emanerà le modalità operative nei prossimi giorni. Il datore di lavoro non può opporsi alla richiesta di congedo parentale anche per i genitori lavoratori dipendenti con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, con la differenza che in questo caso non spetta alcuna indennità né contribuzione configurativa.
In alternativa al congedo retribuito è possibile optare per un bonus per i servizi di baby sitting nel limite complessivo di 600 euro, esteso a 1.000 euro per il personale sanitario e del comparto sicurezza impegnato nell’emergenza.
Per ottenere il voucher bisogna presentare domanda online sul sito INPS, solo dopo essersi registrati nella piattaforma tramite il servizio online dedicato. Inoltre, se non si ha già un contratto regolare in corso, bisognerà registrare la baby sitter. La somma del voucher verrà versata in un apposito “borsellino speciale” attivato per l’erogazione.
Il bonus viene riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Entrambi gli strumenti sono validi per il periodo di chiusura delle scuole.
INCREMENTO PERMESSI LEGGE 104 E BENEFICI PER CATEGORIE PROTETTE
I permessi retribuiti ai sensi della Legge 104 del 1992 vengono incrementati di 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile (art. 24). L’art. 26 invece prevede misure per chi è in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria (art. 1, c. 2, h) e i) del decreto legge n. 6 del 2020) nonché per i lavoratori con grave disabilità o con condizioni di rischio derivanti da immunodepressione, da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
PREMIO DI 100 EURO PER I DIPENDENTI SENZA SMART WORKING
Per i lavoratori dipendenti con reddito inferiore ai 40.000 euro che non possano usufruire dello smart working viene riconosciuto un premio di 100 euro per il mese di marzo (art. 63). Si tratta di un’indennità che non costituisce reddito imponibile ai fini fiscali e che verrà erogata direttamente sullo stipendio, in funzione dei giorni lavorativi effettuati in sede di lavoro durante il mese di marzo. Il datore di lavoro, a carico del quale sarà la procedura per il bonus, recupererà le somme mediante compensazione fiscale.
MISURE DI SOSTEGNO ALLA SANITÀ
I primi 18 articoli del decreto Cura Italia dispongono delle misure di sostegno al Sistema Sanitario Nazionale:
- vengono erogati incentivi e straordinario per il personale sanitario ed incentivi per la produzione di dispositivi di protezione individuali e medicali;
- si dispone il potenziamento delle risorse umane, delle reti di assistenza territoriale, delle strutture sanitarie militari ed apposite misure per il potenziamento di INAIL e Istituto Superiore della Sanità;
- vengono sancite norme derogatorie per la tempestiva realizzazione di aree sanitarie temporanee;
- si prevede la possibilità di acquisire (previo indennizzo) beni funzionali a fronteggiare l’emergenza sanitaria, così come l’arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari;
- viene disposto il blocco temporaneo dei pensionamenti per il personale sanitario;
- vengono inserite disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali;
- viene stanziato un finanziamento ulteriore di 1,4 miliardi per il Sistema Sanitario Nazionale.
ULTERIORI MISURE
- Proroghe per le domande di disoccupazione agricola, NASPI e DIS-COLL (art. 32 e 33)
- Proroghe dei termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale (art. 34 e 42)
- Misure prorogatorie e derogatorie per il terzo settore (art. 35) e per i patronati (art. 36)
- Sospensione per 2 mesi delle condizionalità legate al reddito di cittadinanza, a NASPI e DISCOLL (art. 40)
- Attuazione di misure per le prestazioni individuali domiciliari a favore di anziani e disabili (art. 47 e 48)
- Attivazione di incentivi fiscali per le donazioni a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza (art. 66)
- Attuazione di misure per i settori agricolo e della pesca (art. 77)
- Previsione di rimborsi dei contratti di soggiorno e per l’acquisto di biglietti di spettacoli, musei e altri luoghi della cultura (art. 88)
A cura di Redazione LavoriPubblici.it