Emergenza Coronavirus COVID-19: Le indicazioni del Viminale sulle disposizioni introdotte dal decreto legge n.19/2020
Il Viminale fornisce ai prefetti indicazioni sulle novità più rilevanti per l'attività degli uffici territoriali del Governo
Con l'entrata in vigore delle nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, introdotte dal decreto legge n.19/2020, il Viminale fornisce ai prefetti indicazioni sulle novità più rilevanti per l'attività degli uffici territoriali del governo, coinvolti in primo piano e sotto numerosi aspetti nella gestione dell'emergenza.
Circolare 26 marzo 2020
Tra i punti evidenziati dalla circolare del Ministero dell'Interno 26 marzo 2020, c'è il potere del prefetto, introdotto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge, di imporre, per la durata dell'emergenza, lo svolgimento delle attività che non sono oggetto di provvedimenti di sospensione in base alla nuova normativa, e delle quali sia assolutamente necessario assicurare l'effettività e la pubblica utilità.
Questo potere, ricorda la circolare, va esercitato dopo una prudente valutazione dei presupposti, ancora di più nel segno della "delicata funzione di contemperamento tra l'esigenza di garantire la continuità di servizi di pubblica utilità e il rispetto della libera iniziativa individuale, tanto che la norma stessa ha previsto espressamente la necessità della preventiva e informale consultazione delle parti sociali interessate".
Ulteriori prescrizioni delle Regioni
In tale quadro è, altresì, stabilito che, nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno dispone prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale.
Il Ministero dell’Interno segnala, inoltre, la disposizione che precisa che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali. Tale ultima norma recepisce la ratio dell'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che viene, dunque, abrogato.
Sistema delle sanzioni
Per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, l'art. 4 del decreto legge innova la precedente disciplina, superando lo strumento originariamente individuato nell'art. 650 del codice penale a favore di una differenziazione tra gli illeciti.
Viene operata infatti una distinzione tra le ordinarie
violazioni delle misure di contenimento, punite con
sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (chiusura
dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni) e la
specifica violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla
propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura
della quarantena perché risultate positive al virus (art.
1, comma 2, lett. e), costituente reato ai sensi dell' art. 260 del
Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7
dello stesso art. 4 del decreto legge.
In tema di irrogazione di sanzioni, l'art. 4, comma 3, stabilisce
la competenza del Prefetto in relazione alla violazione delle
misure adottate con decreti presidenziali; le sanzioni per le
altre violazioni sono irrogate dalle autorità che le hanno
disposte, prevedendo in competenza di regioni e comuni.
Questioni di diritto interporale
Il Ministeo dell’Interno richiama, inoltre, l' attenzione sulla previsione dell'art. 4, comma 8, del decreto che, nell' affrontare le questioni di diritto intertemporale originate dalle disposizioni introdotte in materia sanzionatoria, stabilisce che le norme che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, prevedendo, tuttavia, una applicazione delle sanzioni amministrative nella misura minima ridotta della metà.
In allegato la Circolare del Ministero dell’Interno.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Circolare 26/03/2020