Bonus facciate per rifacimento intonaci su superficie superiore al 10%: la parola al tecnico
Rispondiamo alla domanda su bonus facciate per l'ipotesi di lavori su oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio
Nel 2020 è entrato nel panorama italiano delle detrazioni fiscali il bonus facciate che prevede una detrazione del 90% per gli interventi di pulitura, tinteggiatura, recupero e restauro delle facciate esterna degli edifici.
Nonostante la pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della guida al Bonus Facciate e della la circolare attuativa 14 febbraio 2020, n. 2/E recante “Detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dall'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020)”, continuano ad essere molte le domande che arrivano alla Posta di LavoriPubblici.it.
Bonus facciate: la domanda alla Posta di LavoriPubblici.it
La nuova domanda la pone Rocco che chiede: "Il mio quesito riguarda l'interpretazione dei decreti ministeriali DM 26/01/2010 e 26/06/2015. Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciate interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, è OBBLIGATORIO il rispetto dei requisiti minimi di trasmittanza previsti dal DM 11/03/2008? Qualora non sussistesse tale obbligatorietà il condominio può procedere al rifacimento delle facciate, senza rientrare nei limiti di trasmittanza, ed avere diritto al recupero fiscale del 50% del costo della ristrutturazione?"
Bonus facciate: la parola all'esperto
Per rispondere alla domanda abbiamo interpellato l'Ing. Daniele Neri, Partner Chetoni Ietto Ingegneria che ha fornito una risposta chiara.
La parola al tecnico: il quadro normativo di riferimento
Il quadro normativo in materia di contenimento dei consumi energetici è abbastanza variegato e complesso. Per fare chiarezza, la principale normativa di riferimento è la seguente:
DLgs 19 agosto 2005, n. 192, Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia
DM 26/01/2010, Attuazione dell’articolo 1, comma 24, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
DM 26/06/2015, Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.
La parola al tecnico: la tipologia di intervento
Per rispondere alla tua domanda è fondamentale inquadrare la tipologia di intervento nel quale ricade il rifacimento delle facciate per una superficie di oltre il 10% di quella disperdente lorda complessiva dell'edificio.
L’art. 2, comma 1, lettera l-vicies ter del Dlgs 192/05, recita:
l-viciens ter) "riqualificazione energetica di un edificio" un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle indicate alla lettera l-vicies quater);]
la lettera l-vicies quater, recita:
vicient quater) “ristrutturazione importante di un edificio": un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture;
A maggior esemplificazione di quanto affermato, i punti 1.4.2 e 1.4.3 dell’Allegato 1 del decreto requisiti minimi recitano:
1.4.2 Riqualificazioni energetiche 1
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l-vicies ter) del decreto legislativo, si definiscono interventi di “riqualificazione energetica di un edificio” quelli non riconducibili ai casi di cui al paragrafo 1.4.1 e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.
1.4.3 Deroghe 1
Risultano esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica: a) gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio; b) gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.
Pertanto un intervento che prevede il rifacimento dell’intonaco per una superficie superiore al 10% di quella disperdente complessiva viene classificato come “riqualificazione energetica”. Se invece l’intervento previsto riguarda una superficie inferiore o soltanto la nuova tinteggiatura delle facciate, anche nella loro totalità, esso non rientra nel campo di applicazione del decreto requisiti minimi (punto 1.4.3) e non deve pertanto rispettare alcun limite di trasmittanza (rientrando comunque nelle detrazioni fiscali del Bonus facciate).
La parola al tecnico: requisiti da rispettare
Una volta individuata la tipologia di intervento è necessario individuare quale sono i requisiti di legge da rispettare. A questo scopo ci viene in aiuto il punto 5.2 dell’Allegato 1 del decreto requisiti minimi, che recita:
5.2 Requisiti e prescrizioni per gli interventi sull’involucro
1. Per gli interventi sugli edifici esistenti compresi nel campo di applicazione di cui al paragrafo 5.1 [interventi di riqualificazione energetica], si applicano i requisiti e le prescrizioni seguenti, fatte salve le specifiche eccezioni puntualmente indicate.
a) Il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno e verso locali non climatizzati, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella Tabella 1 dell’Appendice B. […]
Per completezza si riporta la Tabella 1 APPENDICE B (Allegato 1, Capitolo 4) del decreto requisiti minimi:
Tabella 1 - Trasmittanza termica U massima delle strutture opache verticali, verso l'esterno soggette a riqualificazione
U (W/m2K) | ||
Zona climatica | 2015 | 2021 |
A e B | 0,45 | 0,40 |
C | 0,40 | 0,36 |
D | 0,36 | 0,32 |
E | 0,30 | 0,28 |
F | 0,28 | 0,26 |
Riassumendo, per un intervento sulle facciate che preveda il rifacimento dell’intonaco per una superficie superiore al 10% di quella disperdente complessiva, rientrando nella fattispecie della “riqualificazione energetica”, è necessario rispettare i limiti delle trasmittanze per le strutture verticali opache stabilite dalla Tabella 1 - Appendice B e pertanto sarà quasi sicuramente necessario realizzare un cappotto termico.
La parola al tecnico: le detrazioni fiscali
Per quanto riguarda invece la questione delle detrazioni fiscali, la questione è affrontata in modo non corretto. Mi spiego meglio: nel caso in oggetto la norma prevede il rispetto di alcuni parametri quindi, indipendentemente dalle scelte fiscali della committenza, il professionista è obbligato a rispettare le disposizione di legge e quindi il rispetto dei valori limite delle trasmittanze, altrimenti assevererebbe un intervento non conforme.
In conclusione, il rifacimento degli intonaci per una superficie superiore al 10% della disperdente complessiva comporta il rispetto dei limiti di trasmittanza (quindi, presumibilmente, la realizzazione di un cappotto) e permette di accedere al bonus facciate e alle detrazioni del 90%.
Ringraziamo l'Ing. Daniele Neri, Partner Chetoni Ietto Ingegneria, per il prezioso contributo.