Indennità ai professionisti ordinistici: chiesta la deroga alla regolarità contributiva
Federarchitetti chiede al Ministero del Lavoro di eliminare la regolarità contributiva per l'erogazione dell'indennità prevista per i professionisti ordinistici
È una richiesta che è nata e montata sui social ma che è stata accolta da associazioni, sindacati e ordini professionali: si deroghi alla regolarità contributiva per l'erogazione dell'indennità prevista dal decreto interministeriale (Ministero del Lavoro-Ministero dell'Economia e delle Finanze) per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
L'indennizzo per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria
Il nuovo decreto prevede che quota parte (pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020) del "Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19" prevista dall'art. 44, comma 1 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. #CuraItalia) sia destinata al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Nel dettaglio, è previsto un indennizzo di 600 euro per il mese di marzo riconosciuto ai seguenti soggetti:
- ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell’articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La regolarità contributiva
Ciò che, però, non è piaciuto agli occhi più attenti è la condizione prevista dal decreto che richiede la regolarità degli obblighi contributivi relativi all’anno 2019, ritenuta ingiusta in un momento di inusuale emergenza che richiederebbe di misure eccezionali a sostegno.
La lettera di Federarchitetti
A questo si ispira la lettera inviata da Federarchitetti al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, e al Ministro dell’Economia e Finanze, Roberto Gualtieri.
Federarchitetti, in riferimento al decreto interministeriale di prossima pubblicazione, rileva che "l’indennità dovrebbe essere destinata a soggetti che già versano, e non da oggi, in gravi condizioni di disagio economico conseguente alla progressiva rarefazione delle opportunità di lavoro". Per questo motivo "l’eventuale mancato adempimento, per la quasi totalità di questi soggetti, non è da loro voluta ma è una diretta conseguenza di tale condizione di disagio".
Viene anche evidenziato che "l’erogazione di tutte le altre indennità e/o agevolazioni, in particolare quelle previste dagli articoli 27 e 28 del Decreto Cura Italia, non è subordinata al regolare adempimento degli obblighi contributivi, come è giusto che sia, trattandosi di un’indennità con carattere di eccezionalità che non costituisce reddito" ma che "il trattamento riservato ai soggetti destinatari dell’indennità di cui agli art. 27 e 28 del Decreto Cura Italia denota una evidentissima disparità di trattamento e discriminazione rispetto ai destinatari delle indennità dell’art. 44 e del decreto Interministeriale".
La richiesta di Federarchitetti
Per questo motivo, Federarchitetti ha chiesto che il Decreto interministeriale sia modificato eliminando l'art. 1, comma 3 che prevede appunto la necessità della regolarità contributiva per poter accedere all'indennità.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it