Conto Energia, il GSE aggiorna le modalità per la presentazione delle istanze di revisione della tariffa incentivante
Il GSE ha aggiornato le modalità per la presentazione delle istanze di revisione della tariffa incentivante per impianti fotovoltaici
In riferimento all'art. 13-bis del Decreto Legge n. 101/2019, il GSE ha aggiornato le modalità di presentazione delle di revisione delle tariffe incentivanti per impianti fotovoltaici con potenza compresa tra 1 e 3 kW, e superiore a 3kW.
Impianti fotovoltaici di potenza tra 1 e 3 kW
Entrando nel dettaglio, per gli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW per i quali il GSE, a seguito di verifica, ha rilevato l'installazione di moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per tale motivo ha disposto la decadenza dal diritto di accesso alle tariffe incentivanti, si applica una decurtazione del 10% della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione.
La decurtazione del 10% della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 30%, prevista dalle disposizioni previgenti.
Le previsioni introdotte dal D.L. n. 101/2019 non si applicano qualora la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE sia oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva.
Ai fini del riconoscimento dell'aggiornamento della percentuale di decurtazione della tariffa incentivante, il Soggetto Responsabile deve inviare entro il 30 giugno 2020, pena la sospensione dell'erogazione degli incentivi, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il format previsto dal GSE (Modulo 4).
Il GSE ha precisato che per gli impianti fotovoltaici ricompresi nella fattispecie contemplata dal comma 3-quater dell'art. 42 del D.Lgs. n. 28/2011, non possono essere applicate le maggiorazioni previste dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del DM 5 maggio 2011 e dall'articolo 5, comma 2, lettera a), del DM 5 luglio 2012.
Art. 42, comma 3-quater del D.Lgs. n. 28/2011
Al fine di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato l’investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l’annullamento della maggiorazione di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e all’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, fermo restando il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli installati.
Impianti fotovoltaici di potenza superiore a 3kW
Il Soggetto Responsabile beneficiario degli incentivi in Conto Energia, titolare di un impianto fotovoltaico con potenza nominale superiore a 3 kW per il quale il GSE, a seguito di verifiche o controlli, ha rilevato l'installazione di moduli non certificati o con certificazioni non conformi alla normativa di riferimento e per tale motivo ha disposto la decadenza dal diritto di accesso alle tariffe incentivanti, può presentare al GSE un'istanza finalizzata al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 10%. L'istanza ai sensi del comma 4-bis dell'art. 42 deve essere inviata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il format previsto dal GSE (Modulo 1).
Per il Soggetto Responsabile beneficiario degli incentivi in Conto Energia, che dichiari al GSE, al di fuori di un procedimento di verifica o controllo, che presso il proprio impianto sono installati moduli non certificati o con certificazioni non conformi alla normativa di riferimento, è possibile presentare al GSE un'istanza finalizzata al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 5%. L'istanza ai sensi del comma 4-ter dell'art. 42 deve essere inviata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il format previsto dal GSE (Modulo 3).
In entrambi i casi, il Soggetto Responsabile deve comprovare:
- di aver intrapreso le azioni consentite dalla Legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli;
- la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza, secondo quanto indicato nell'Allegato 1.
Le previsioni introdotte dal Decreto Legge n. 101/2019 non si applicano qualora la condotta che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE sia oggetto di procedimento e processo penale in corso, o concluso con sentenza di condanna anche non definitiva ovvero l'istante sia coinvolto in procedimenti o processi penali, in corso o conclusi con sentenza di condanna anche non definitiva in relazione all'installazione dei moduli fotovoltaici non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento.
L'art. 13-bis del Decreto Legge n. 101/2019 stabilisce inoltre che le nuove decurtazioni delle tariffe incentivanti si applichino anche agli impianti per i quali sono state precedentemente riconosciute le decurtazioni previste dall'art. 57-quater della Legge 21 giugno 2017, n. 96. A tal fine, i Soggetti Responsabili che hanno presentato istanza finalizzata al riconoscimento della tariffa incentivante base decurtata del 20% o del 10%, secondo le istruzioni fornite dal GSE con news pubblicata il 9 agosto 2017, devono inviare entro il 30 giugno 2020, pena la sospensione dell'erogazione degli incentivi, l'istanza integrativa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rispettivamente secondo il format dell'allegato Modulo 2 e secondo il format dell'allegato Modulo 2 BIS.
Il GSE ha precisato che, per gli impianti fotovoltaici ricompresi nelle fattispecie contemplate dai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 42, non possono essere applicate le maggiorazioni previste dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del DM 5 maggio 2011 e dall'articolo 5, comma 2, lettera a), del DM 5 luglio 2012.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it