Bonus facciate e coibentazione delle strutture verticali: il vademecum Enea
L'Enea ha pubblicato il vademecum relativo alla detrazioni fiscali per gli interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne
Con la pubblicazione della piattaforma per l'invio della documentazione necessaria per la fruizione delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie (bonus casa) e risparmio energetico (ecobonus) con data di fine lavori nel 2020, l'Enea ha aggiornato alcuni dei vademecum esplicativi tra i quali quello relativo al bonus facciate.
Bonus facciate e coibentazione delle strutture verticali: il vademecum Enea
Il nuovo vademecum Enea si aggiunge alle già pubblicate guida al Bonus Facciate e circolare attuativa 14 febbraio 2020, n. 2/E dell'Agenzia delle Entrate, fornendo utili informazioni sugli interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre trasmettere i dati all’ENEA, cioè quelli influenti dal punto di vista energetico o che interessino l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti, ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968.
Ricordiamo che il c.d. bonus facciate è stato introdotto dal comma 219 della legge di bilancio 2020 che prevede: “per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90%”.
Il Vademecum Enea riguarda esclusivamente gli interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre trasmettere i dati all’Enea stessa, cioè quelli influenti dal punto di vista energetico o che interessino l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, che rispettino il D.M. 26 giugno 2015 “requisiti minimi” e abbiano valori di trasmittanza termica U(W/m2K) non superiori al minimo dei corrispondenti valori riportati in tabella 2 del D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010, e nell’appendice B del D.M. 26 giugno 2015 ”requisiti minimi”.
Bonus facciate e coibentazione delle strutture verticali: la struttura del vademecum Enea
Il vademecum Enea fornisce le seguenti informazioni:
- Chi può accedere?
- Per quali edifici?
- Entità del beneficio
- Requisiti tecnici dell’intervento
- Spese ammissibili
- Documentazione necessaria
- da trasmettere all'Enea
- da conservare
Bonus facciate e coibentazione delle strutture verticali: chi può accedere
Possono accedere al bonus facciate i contribuenti che:
- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.
NON è possibile optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per il contributo sotto forma di sconto del corrispettivo dovuto (sconto in fattura).
Bonus facciate e coibentazione delle strutture verticali: per quali edifici
Gli edifici:
- possono essere di qualsiasi categoria catastale e qualsiasi destinazione d’uso;
- devono essere “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi, se dovuti. NON sono compresi gli interventi di nuova realizzazione in ampliamento, nuova realizzazione mediante demolizione e ricostruzione ivi compresi quelli con la stessa volumetria;
- devono essere ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali;
- possono essere condominiali o costituiti da una singola unità immobiliare.
Bonus facciate e coibentazione delle strutture verticali: entità del beneficio
Aliquota di detrazione: 90% delle spese
sostenute dal 01/01/2020.
Limite massimo di spesa ammissibile: nessuno.
Bonus facciate e coibentazione delle strutture verticali: Requisiti tecnici dell’intervento
- Deve essere finalizzato al “recupero o restauro” della facciata esterna e riguardare le strutture verticali opache della stessa (facciate sull’intero perimetro esterno o interne visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico). Sono esclusi gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
- deve configurarsi come un intervento influente dal punto di vista termico ovvero interessare oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- deve rispettare i requisiti indicati nel D.M. 26/06/2015 (Decreto “requisiti minimi”);
- i valori di trasmittanza termica finali (U) devono essere
inferiori o uguali ai valori riportati:
a) nella tabella 2 del D.M. 26/01/2010;
b) nella tabella Appendice B all’Allegato 1 del D.M. 26/06/2015 “requisiti minimi”.
Devono essere rispettate, inoltre, le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
Bonus facciate e coibentazione delle strutture verticali: Spese ammissibili
- Fornitura e posa in opera di materiale coibente e dei materiali ordinari funzionali alla realizzazione dell’intervento.
- Opere provvisionali e accessorie.
- Occupazione di suolo pubblico.
- Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria compresi gli Attestati di Prestazione Energetica - A.P.E. - delle unità immobiliari per cui si chiedono le detrazioni, direzione lavori etc.).
Bonus facciate e coibentazione delle strutture verticali: Documentazione necessaria
Documentazione da trasmettere all’Enea
“Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati. La “scheda descrittiva” deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).
Documentazione da conservare a cura del cliente
Di tipo “tecnico”:
- stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato;
- asseverazione, redatta da un tecnico abilitato ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni, attestante anche il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra;
- copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
- copia della relazione tecnica necessaria ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
- schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).
Di tipo “amministrativo”:
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale della ripartizione delle spese nel caso di interventi su parti comuni degli edifici;
- fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
- ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
- stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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