Covid-19 ed Efficacia temporale del Permesso di costruire: i termini della sospensione

In caso di cause di forza maggiore, è possibile sospendere il permesso di costruire in sanatoria? la risposta del Consiglio di Stato

di Redazione tecnica - 14/04/2020

All'interno del permesso di costruire sono sempre indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. In particolare, dal rilascio del titolo edilizio l'avvio dei lavori non può superare i 12 mesi, mentre l'ultimazione i 3 anni. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita.

In tempi di Coronavirus Covid-19 una delle domande che più spesso arriva in redazione è come faccio in caso di permesso di costruire che mi scade in questo periodo di sospensione forzata dei lavori?

Per rispondere a questa domanda non sarebbe dovuto servire un decreto urgenti del Governo, ma solo sufficiente conoscere il D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) che all'art. 15, oltre a definire l'efficacia temporale del permesso di costruire e la sua decadenza, circoscrive anche i casi in cui è possibile richiedere una proroga del titolo edilizio.

In particolare, l'art. 15, comma 2 del Testo Unico Edilizia conferma la possibilità di proroga dei termini che può essere accordata, con provvedimento motivato, dall'amministrazione nei seguenti casi:

  • per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso;
  • in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori;
  • quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

L'attuale caso di Coronavirus Covid-19 sarebbe rientrato nel primo punto ovvero "fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso".

La sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

La suddetta proroga, però, va richiesta all'amministrazione che la deve accordare. L'art. 105 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. #CuraItalia) ha previsto la sospensione dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020. Sospensione che al momento va dal 23 febbraio al 15 aprile 2020. Inoltre, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Proroga del permesso di costruire: la sentenza del Consiglio di Stato

Sull'argomento proroga del permesso di costruire è intervenuto recentemente anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2206 dell'1 aprile 2020 che ha accolto il ricorso presentato per la riforma di una decisione dei giudici di primo grado che avevano rigettato il ricorso presentato per l'annullamento del provvedimento di un Comune che aveva rigettato l’istanza di sospensione del termine d’esecuzione e completamento dei lavori di una concessione edilizia.

In particolare, i giudici di Palazzo Spada hanno ricordato l'orientamento giurisprudenziale per il quale “i fatti sopravvenuti che possono legittimare la proroga del termine di inizio o completamento dei lavori ai sensi dell'art. 15, comma 2 d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno un rilievo automatico, ma possono costituire oggetto di valutazione in sede amministrativa qualora l'interessato proponga un'apposita domanda di proroga, il cui accoglimento è indefettibile affinché non sia pronunciata la decadenza del titolo edilizio”.

Tale orientamento conferma anche un secondo principio per il quale l'amministrazione non deve trincerarsi unicamente sugli aspetti "formali" della richiesta di proroga, ovvero sulla sua tardiva presentazione, in quanto vanno valutati opportunamente i fatti sopravvenuti che hanno differito il completamento dei lavori e la tardiva presentazione dell’istanza di proroga. Anziché trincerarsi dietro lo schermo formale dell’assenza di previa comunicazione, grava in capo all’amministrazione l’indagine sull’effettiva incidenza dei fatti, di cui era già a conoscenza, nell’esecuzione delle opere, oggetto di concessione edilizia, secondo la scansione cronologica dei lavori come originariamente divisata.

Opinare diversamente significa restituire credito ad una concezione formalistica e burocratica dell’azione amministrativa, antitetica ai criteri di economicità e di efficienza che oramai, ex artt. 1 e ss l. 241/90, governano l’attività amministrativa.

Nel caso di specie, nonostante le comunicazioni inviate dall’appellante e la relazione tecnica allegata, il Comune non ha preso in esame né formulato alcuna specifica motivazione sullo svolgimento diacronico dei lavori – che va sottolineato hanno avuto ad oggetto opere strutturali del Comune stesso – eseguiti nel corso del tempo preso in considerazione. Per di più, il Comune resistente non ha nemmeno adottato il provvedimento di decadenza del titolo edilizio, non affatto supplito dal diniego di sospensione del termine d’esecuzione oggetto d’impugnazione.

L’omessa tempestiva adozione dell’atto, stante la natura dichiarativa della decadenza –insistentemente sottolineata dall’amministrazione resistente – lungi dall’esimere dal dovere di assumere tempestivamente ed espressamente il relativo provvedimento, comporta sul piano tecnico giuridico che non s’è prodotto l’effetto (performativo) ad esso riconnesso dall’ordinamento di settore: ossia non è stata tempestivamente accertata e certificata l’inefficacia giuridica del titolo edilizio.

Ovverosia non è mai stata riscontrata, con l’effetto di certezza pubblica richiesto dalla legge, la decadenza del titolo edilizio. Conseguentemente, s’è ingenerato nella cooperativa appellante il legittimo affidamento sulla persistente efficacia del titolo edilizio, che costituisce un’ulteriore ed autonoma posizione giuridica tutelata.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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