Ultime notizie Coronavirus: dall'ANAC indicazioni alle stazioni appaltanti per lo svolgimento delle procedure di gara
Le indicazioni ANAC per lo svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione per garantire comportamenti omogenei ed uniformi
L'art. 103 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. #CuraItalia, ha disposto la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.
L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al fine di rispondere alle numerose richieste di chiarimento, ha emanato la delibera n. 312/2020 recante "Prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni" con la quale si prova a garantire, durante l’emergenza sanitaria, l’adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione.
In particolare, vengono fornite indicazioni:
- per le procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell’avviso o dell’invito a presentare offerte;
- per le procedure di selezione in corso di svolgimento e per la fase di esecuzione dei contratti.
Nel dettaglio, la nuova delibera dell'Anticorruzione entra nel dettaglio:
- della partecipazione alle procedure di affidamento di
contratti pubblici:
1. Procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell’avviso o dell’invito a presentare offerte.
2. Procedure di selezione in corso di svolgimento. - della fase di esecuzione del contratto:
I. Partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici.
I. Partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici
Le stazioni appaltanti adottano idonee misure volte a garantire la massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici in vigenza della situazione di emergenza sanitaria. A tal fine, è suggerita l’adozione dei comportamenti di seguito indicati.
1. Procedure di gara per le quali non si è ancora
addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell’avviso o
dell’invito a presentare offerte.
Le stazioni appaltanti valutano la necessità o l’opportunità di
differire l’avvio delle procedure di gara già programmate tenendo
conto dell’urgenza di approvvigionamento, della necessità di
prevedere il sopralluogo o la consultazione sul posto di atti o
documenti, della complessità delle operazioni richieste per la
preparazione delle offerte, dell’esigenza di garantire, in ogni
caso, la massima partecipazione alla procedura e di favorire
l’agevole adempimento degli oneri di partecipazione, delle
difficoltà organizzative interne connesse alla situazione di
emergenza. In linea generale, le amministrazioni dovrebbero avviare
soltanto le procedure di gara ritenute urgenti e indifferibili,
adottando tutte le cautele volte a favorire la massima
partecipazione e garantire la par condicio tra i
concorrenti.
Nel caso in cui si determinino per l’avvio delle procedure durante
il periodo di sospensione, le stazioni appaltanti, nei documenti di
gara, forniscono le informazioni riportate nei successivi punti da
2.1 a 2.4.
2. Procedure di selezione in corso di
svolgimento
Le stazioni appaltanti assicurano la massima pubblicità e
trasparenza delle determinazioni adottate in conseguenza
dell’emergenza sanitaria. A tal fine, le stesse danno atto con
avviso pubblico riferito a tutte le gare:
2.1 della sospensione dei termini disposta dall’articolo 103 del
decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, così come modificato
dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020, chiarendo
che detta sospensione si applica a tutti i termini stabiliti dalle
singole disposizioni della lex specialis e, in particolare sia a
quelli “iniziali” relativi alla presentazione delle domande di
partecipazione e/o delle offerte, nonché a quelli previsti per
l’effettuazione di sopralluoghi, sia a quelli “endoprocedimentali”
tra i quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi al
procedimento di soccorso istruttorio e al sub-procedimento di
verifica dell’anomalia e/o congruità dell’offerta;
2.2 della nuova scadenza dei termini già assegnati così come
ricalcolata con applicazione della sospensione di cui al citato
decreto-legge, specificando che alla conclusione del periodo di
sospensione (cioè dal 16 maggio 2020) i termini suindicati
riprenderanno a decorrere per il periodo residuo;
2.3 che la stazione appaltante adotterà ogni misura organizzativa
idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere
conclusione della procedura, compatibilmente con la situazione di
emergenza in atto. A tal fine, valuterà l’opportunità di
rispettare, anche in pendenza della disposta sospensione e
limitatamente alle attività di esclusiva pertinenza della stessa, i
termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente
previsti, nei limiti in cui ciò sia compatibile con le misure di
contenimento della diffusione del Covid-19;
2.4 della possibilità per la stazione appaltante, laddove il tipo
di procedura e la fase della stessa lo consentano, di determinarsi
per la disapplicazione della sospensione di alcuni termini di gara
previsti a favore dei concorrenti, precisando per quali termini
conseguenti resta ferma l’applicazione dell’articolo 103, comma 1,
del decreto-legge n. 18/2020, così come modificato dall’articolo 37
del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020. Tale possibilità è
consentita, nelle procedure ristrette o negoziate, in cui sono noti
i partecipanti, già a partire dal termine per la presentazione
delle offerte e, per tutte le procedure, con riferimento ai termini
relativi alle fasi successive di gara. Nel caso in cui le
amministrazioni intendano avvalersi di tale previsione possono
acquisire preventivamente la dichiarazione dei concorrenti in
merito alla volontà di avvalersi o meno della sospensione dei
termini disposta dal decreto-legge n. 18/2020, così come modificato
dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020.
Inoltre, le stazioni appaltanti:
2.5 concedono proroghe e/o differimenti ulteriori rispetto a quelli
previsti dal decreto-legge in esame, anche su richiesta degli
operatori economici, laddove l’impossibilità di rispettare i
termini sia dovuta all’emergenza sanitaria;
2.6 valutano la possibilità di svolgere le procedure di gara con
modalità telematiche anche nel caso in cui tale previsione non
fosse contenuta nel bando di gara, previa adeguata comunicazione ai
concorrenti mediante avviso pubblico e fatta salva l’esigenza di
garantire, in ogni caso, la pubblicità e la trasparenza delle
operazioni di gara;
2.7 per le procedure di gara svolte con modalità non telematiche,
valutano la possibilità di svolgere le sedute pubbliche a distanza,
ad esempio, in video-conferenza, concedendo ai concorrenti un
congruo termine per le conseguenti attività organizzative e
prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione;
2.8 valutano la possibilità di rinunciare al sopralluogo
obbligatorio previsto dalla lex specialis di gara nei casi in cui
lo stesso non sia strettamente necessario per la formulazione
dell’offerta, prevedendo adeguate forme di pubblicità della
decisione. Nel caso in cui tale adempimento sia considerato
essenziale ai fini della consapevole formulazione di un’offerta,
considerando che allo stato si tratta di un adempimento inesigibile
dagli operatori, le stazioni appaltanti valutano, caso per caso,
una proroga dei termini di presentazione delle offerte al fine di
consentire l’effettuazione del sopralluogo in data successiva al 15
maggio 2020.
2.9 valutano la possibilità di prevedere lo svolgimento delle
sedute riservate della commissione giudicatrice di cui all’articolo
77 del decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 in streaming o con
collegamenti da remoto, anche laddove tale modalità non sia
prevista nel bando di gara, assicurando comunque la verbalizzazione
delle operazioni svolte. In tali casi adottano tutte le misure
necessarie a garantire la riservatezza delle comunicazioni e la
trasparenza delle operazioni;
2.10 valutano la possibilità di adottare modalità di adempimento
degli obblighi connessi alla partecipazione alle procedure di
affidamento compatibili con le misure restrittive in atto, ad
esempio, consentendo il pagamento dell’imposta di bollo con
modalità telematiche.
II. Fase di esecuzione del contratto
Ai sensi dell’articolo 3 comma 6-bis del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5
marzo 2020, n. 13, introdotto dall’articolo 91 del decreto-legge
17/3/2020, n. 18, il rispetto delle misure di contenimento del
contagio previste nel decreto è sempre valutato ai fini
dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e
1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente
all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a
ritardati o omessi adempimenti. Il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti ha adottato il Protocollo condiviso con Anas S.p.A.,
RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL recante la
«regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid
-19 nei cantieri edili». Il documento offre una tipizzazione dei
possibili casi concreti di esclusione della responsabilità per il
caso dei contratti di lavori.
Il succitato articolo 6-bis si applica anche ai contratti aventi ad
oggetto servizi e forniture. Anche in questi casi, quindi,
l’emergenza sanitaria in atto è valutata quale causa di forza
maggiore che giustifica il ritardo nell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali, escludendo l’applicazione delle penali di
cui all’articolo 113-bis, comma 2, del codice dei contratti
pubblici.
Le presenti indicazioni sono valide fino alla permanenza delle
restrizioni e degli obblighi disposti a livello nazionale e
regionale con finalità di contenimento e gestione
dell’epidemia.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it