Emergenza Covid-19 e Cantieri edili: linee guida, modelli e check list
Linee guida, modelli e check list per la gestione dei cantieri edili alla luce dell'emergenza Covid-19
A distanza di un mese e mezzo dal lockdown che ha chiuso gran parte delle attività commerciali e produttive all'interno di una bolla spazio temporale, gli ultimi numeri diffusi dal Dipartimento di Protezione Civile relativi all'andamento del contagio parlano di un netto miglioramento che dovrà necessariamente portare ad una progressiva riapertura.
Il Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri edili
Forti arrivano già le richieste delle associazioni di categoria che, per quanto riguarda i cantieri edili, hanno espressamente affermato di essere pronte alla riapertura in sicurezza. Sicurezza dei cantieri edili che non potrà prescindere dalle indicazioni fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel protocollo condiviso con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca - CISL e Fillea CGIL del 19 marzo 2020.
Cantieri edili aperti in alcune Regioni
Già alcune Regioni hanno previsto delle disposizioni per riaprire i piccoli cantieri edili in deroga a quanto previsto dal Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e più ci avvicineremo alla data del 3 maggio 2020 più saranno quelle che cominceranno a riaprire con la conseguenza che non si potranno più seguire le raccomandazioni previste dal Protocollo del MIT (lavoro agile, sospensione lavorazioni, etc...) e si dovrà cominciare a lavorare su protocolli di sicurezza anti-contagio e ad integrazioni ai piani di sicurezza e la relativa stima dei costi da parte delle imprese e del coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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Protocollo di regolamentazione: obblighi informativi
La prima cosa su cui fare attenzione per la riapertura del cantieri riguarda la corretta informazione delle corrette modalità di comportamento. Come previsto dal protocollo del 19 marzo 2020, le informazioni dovranno contenere i seguenti obblighi:
- accesso al cantieri: obbligo di misura della temperatura corporea e divieto di accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°;
- accettazione dell'obbligo di non accesso al cantiere e comunicazione nel caso sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc);
- accettazione delle regole di accesso al cantiere: distanza di sicurezza, DPI e piano di igiene personale;
- l’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
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Protocollo di regolamentazione: accesso dei fornitori esterni in cantiere
Uno degli aspetti più complessi e su cui si dovrà fare molta attenzione riguarda l'accesso in cantiere da parte dei fornitori. Per loro, infatti, dovranno adeguatamente individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento.
Per loro, il protocollo del MIT prevede alcuni accorgimenti:
- gli autisti dei mezzi di trasporto se possibile devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;
- per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
- in caso di servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l’uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo.
Protocollo di regolamentazione: pulizia e sanificazione nel cantiere
Il datore di lavoro:
- assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni (compresi mezzi, auto di servizio o a noleggio) limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi;
- verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;
- deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione.
La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente). Per questo è consigliato un verbale firmato da tutti i soggetti.
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Protocollo di regolamentazione: precauzioni igieniche personali e dispositivi di protezione individuale
Il datore di lavoro deve:
- verificare l'obbligo che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni, e a tal fine mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;.
- dotare i lavoratori delle mascherine che dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità;
- qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;
- assicurare che in ogni cantiere sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito servizio medico e apposito pronto intervento.
Protocollo di regolamentazione: gestione degli spazi comuni
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere.
COVID-19 La riapertura dei cantieri e le procedure del
direttore dei lavori |
Protocollo di regolamentazione: gestione di una persona sintomatica in cantiere
Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.