Emergenza Covid-19 e aggiornamento professionale: dal Ministero del Lavoro chiarimenti sulla formazione in materia di salute e sicurezza
Il Ministero del Lavoro fornisce i primi chiarimenti sulla formazione in materia di salute e sicurezza per l'emergenza Covid-19
Emergenza Covid-19: importante chiarimento da parte del Ministero del Lavoro in merito all'obbligo di aggiornamento professionale previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 (c.d. Testo Unico Sicurezza Lavoro).
Aggiornamento professionale: la FAQ del Ministero del Lavoro
In particolare, il Ministero del Lavoro, aggiornando la sezione FAQ, ha risposto alle seguenti domande:
- in questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, in caso di impossibilità a effettuare l'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa?
- al fine di poter ugualmente svolgere la formazione prevista, è possibile utilizzare modalità di formazione a distanza invece che in aula?
Aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: le risposte del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro ha risposto alle domande prendendo come riferimento il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18/2020 per il quale:
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: più tempo per l'aggiornamento
In riferimento a questo principio, tutti gli attestati di formazione e aggiornamento scaduti tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conserveranno la loro validità fino al 15 giugno 2020, con la conseguenza che la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Resta fermo l'obbligo di completare l'aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale.
Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: aggiornamento temporaneo in videoconferenza
Inoltre, al fine di contemperare l'esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.).
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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