Cessione credito imposta ecobonus e sisma bonus: nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate sulle detrazioni fiscali
La nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate sulla cessione del credito d'imposta ecobonus e sismabonus
È possibile cedere il credito di imposta maturato per le spese di riqualificazione energetica (ecobonus) o miglioramento sismico (Sismabonus), anche parzialmente, in favore di soggetti diversi (eventualmente mantenendone per sé una parte), anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse), che naturalmente non saranno cedibili?
È possibile cedere le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione (es. nel 2020 possono essere cedute anche le rate compensabili negli anni 2021 e successivi), fermo restando che il cessionario utilizzerà in compensazione i crediti ricevuti secondo l'originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente?
Ecobonus e Sismabonus: nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla cessione del credito
A rispondere a queste domande ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 126 del'8 maggio 2020 recante "Articolo 14, comma 2-ter e 2-sexies del D.L. 4 giugno 2013, n. 63. Cessione del credito d'imposta ecobonus e sisma bonus".
Le risposte dell'Agenzia delle Entrate
Dopo una ricostruzione della normativa di riferimento, l'Agenzia delle Entrate ha risposto che:
- è possibile cedere il credito anche parzialmente in favore di soggetti diversi (eventualmente mantenendone per sé una parte), anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse), che naturalmente non saranno cedibili;
- è possibile anche cedere le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione (es. nel 2020 possono essere cedute anche le rate compensabili negli anni 2021 e successivi), fermo restando che il cessionario (ovvero i cessionari, in caso di cessioni parziali in favore di soggetti diversi) utilizzeranno in compensazione i crediti ricevuti secondo l'originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente.
Resta fermo, infine, che il cessionario della società istante (ovvero i diversi cessionari, in caso di cessione parziale del credito a soggetti diversi) non potrà ulteriormente cedere il credito a soggetti terzi.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Risposta Agenzia delle Entrate 8 maggio 2020, n. 126