Decreto Rilancio 2020 ed Ecobonus 110%: criticità tecniche
Analisi tecnica dei benefici dell'ecobonus per i sistemi di miglioramento energetico mediante isolamento a cappotto
Storicamente il Legislatore ha accoppiato una maggiore efficienza unicamente ad un aumento di isolamento termico degli involucri edilizi, salvo prevedere nel cosiddetto “Decreto Requisiti Minimi” del 2015, per le sole nuove costruzioni, un cambio di approccio che teneva conto di diversi aspetti.
Decreto Rilancio 2020 ed Ecobonus 110%: una spinta per il mercato
L’appetibile nuovo Decreto che fornisce una detrazione addirittura superiore alle spese sostenute sta dando una forte spinta al mercato dell’isolamento termico a cappotto, anche in quelle aree del paese in cui tale tecnologia era poco utilizzata.
Si pensi ad esempio a tutte le città costiere della Sicilia ed in genere le aree costiere del sud Italia, dove risiedono alcuni milioni di cittadini italiani, e dove la temperatura esterna invernale raramente scende al di sotto dei 5 gradi centigradi anche nelle notti più rigide.
Decreto Rilancio 2020 ed Ecobonus 110%: cosa accadrà al Sud
Ma cosa accadrà a queste latitudini semplicemente applicando il bonus 110% così com’è descritto nel Decreto Legge senza alcun correttivo tecnico?
Dall’esperienza maturata nel settore si ritiene di poter affermare che unità immobiliari di taglia media (120-140 mq) in condominio, per condomini in zone climatiche B (quindi con accensione permessa dal 1 dicembre al 31 marzo) hanno costi medi annui per riscaldamento compresi tra 250 e 500 €, forbice ampia dipendente dal numero di unità immobiliari del condominio e se l’unità immobiliare in questione sia ad un piano intermedio o meno, oltre all’efficienza dell’impianto e dei suoi sottosistemi.
Un isolamento a cappotto potrebbe consentire un risparmio anche importante, che appare improbabile superi nella migliore delle ipotesi il 50%, dipendendo anche dalla possibile regolazione dell’impianto centralizzato (aspetto a cui il Decreto rilancio non fa cenno) e dalla scrupolosità del condomino, che dovrà occuparsi di chiudere ad uno ad uno gli elementi scaldanti per ambienti troppo caldi (e non aprire le finestre), essendo probabile l’assenza di valvole termostatiche, anche questo intervento non previsto in Decreto.
Decreto Rilancio 2020 ed Ecobonus 110%: il risultato economico al Sud
Il risultato dell’applicazione del Decreto Legge sarà quindi un risparmio annuo che potrebbe aggirarsi attorno a 200-300 € per unità immobiliare, ed una creazione di una distribuzione della temperatura nella abitazione molto disuniforme, fortemente legata alle dimensioni degli infissi della singola stanza, oltre alla loro esposizione.
Ma approfondiamo il tema dell’esposizione, molto spesso a torto sottovalutata da tutti noi tecnici.
Nell’Italia meridionale il vero problema estivo non sono tanto le temperature (almeno nelle zone costiere più popolate) ma l’irraggiamento solare. Basti semplicemente esaminare le temperature medie di Milano o di Bolzano e Palermo nei mesi di giugno e luglio per avere conferma che le stesse sono quasi identiche.
Decreto Rilancio 2020 ed Ecobonus 110%: le differenze Nord-Sud
La vera differenza tra il sud ed il nord Italia non sono le temperature estreme estive, quanto l’irraggiamento solare, in particolare nei mesi in cui le temperature sono miti.
L’elevato irraggiamento solare del sud Italia, esistente già a partire dai mesi di aprile e maggio e fino al mese di ottobre ed oltre, in un condominio in cui si è utilizzato il bonus 110% e si è applicato l’isolamento a cappotto, inevitabilmente creerà delle zone di elevato surriscaldamento per tutti i vani esposti a est, sud e ovest.
Tali vani devono essere schermati attraverso schermature solari adeguate. Ma giova far notare come probabilmente nell’80% dei condomini esistenti in Italia, se non oltre, le schermature solari sono garantite da avvolgibili, sistemi schermanti che se abbassati per difendersi da irraggiamento solare non consentono l’utilizzo di luce naturale e la ventilazione dei locali. Per tale ragione inevitabilmente gli avvolgibili saranno in tutto o in parte lasciati aperti dagli utilizzatori degli immobili, e i vani con peggiore esposizione saranno soggetti all’azione diretta del sole.
Decreto Rilancio 2020 ed Ecobonus 110%: il cappotto ed i sistemi di raffrescamento
I vani surriscaldati costringeranno quindi ad utilizzare sistemi per il raffrescamento per smaltire tale calore proveniente da irraggiamento, che aumenteranno i consumi elettrici delle unità immobiliari.
Il costo associato all’aumento di utilizzo di climatizzatori è impossibile da calcolare, dipendendo sia dall’esposizione che dall’utilizzo delle unità immobiliari, ma appare ragionevole quantificarlo come ordine di grandezza in alcune decine di euro al mese per i mesi di aprile, maggio, settembre ed ottobre.
Nei mesi giugno, luglio e agosto, da simulazioni in regime dinamico svolte, si potrebbero considerare variazioni nulle per la presenza del cappotto (addirittura piccole perdite economiche nelle aree del centro-nord del Paese), perché al beneficio giornaliero di una difesa dalle sovratemperature esterne rispetto alla temperatura di comfort di 26 gradi fa da contraltare il mancato o minore sfruttamento del free cooling notturno dovuto al forte isolamento.
Decreto Rilancio: la portata economica dell'Ecobonus 110%
Complessivamente quindi dal punto di vista energetico ed economico il cosiddetto “ecobonus” potrebbe avere una portata molto inferiore rispetto ai risparmi attesi per il riscaldamento invernale (peraltro di grande importanza sarà il tema del peso del raffrescamento estivo nel doppio salto di classe energetica richiesto dal decreto).
Tuttavia ciò che in ultima istanza è importante per un tecnico e per una impresa edile è che il proprio cliente sia soddisfatto.
A seguito della posa di un cappotto termico in un comune in zona climatica B o C ad elevato irraggiamento un soggetto avrà un immobile meno costoso per la sua gestione e che sarà più confortevole?
Se alla prima domanda la risposta può essere “si, ma meno di quanto possa apparire”, si ritiene che sul comfort si possa avere una grande insoddisfazione da parte dei clienti, per tutte le considerazioni sopra esposte.
Appare fondamentale e inderogabile accoppiare a tutti gli interventi di posa del cappotto termico in unità immobiliari del sud Italia la posa di vetrate esterne “a controllo solare” in grado di riflettere in modo importante l’irraggiamento, o, se non si prevedono interventi sugli infissi, l’utilizzo di pellicole riflettenti adeguate.
Per evitare che possano mancare determinate “attenzioni” da parte dei tecnici e delle imprese proponenti gli interventi di cappotto termico nei confronti degli utilizzatori del 110% si propone che la conversione del decreto legge acquisisca:
- un obbligo di intervenire anche sui sottosistemi di regolazione degli impianti termici;
- un obbligo di utilizzare valvole termostatiche sugli elementi scaldanti ove possibile, o altro sistema di eliminazione del rischio di surriscaldamento invernale di alcuni vani;
- un obbligo di utilizzare nelle zone climatiche B e C vetrate a controllo solare o pellicole riflettenti con idoneo fattore di riflessione solare.
A cura di Ing. Cesare Caramazza