Prestazione energetica nell’edilizia: Pubblicato il D.Lgs. di recepimento della direttiva 2018/844
Il Decreto legislativo contiene modifiche e/o integrazioni al Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020 il Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n, 48 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”.
Decreto legislativo già in vigore
Il Decreto legislativo, in vigore sin dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta uffiale e, quindi, sin da ieri è costituito da 18 articoli che contegono modifiche e/o integrazioni al Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Le novità contenute nella direttiva
La direttiva oggetto di recepimento mira a:
- accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici esistenti;
- integrare le strategie di ristrutturazione a lungo termine nel settore dell’edilizia per favorire la mobilitazione di risorse economiche e la realizzazione di edifici a emissioni zero entro il 2050;
- promuovere l’uso delle tecnologie informatiche e intelligenti (ICT) per garantire agli edifici di operare e consumare in maniera quanto più efficiente;
- dare un impulso alla mobilità elettrica con l’integrazione delle infrastrutture di ricarica negli edifici;
- razionalizzare le disposizioni delle precedenti versioni della direttiva alla luce dell’esperienza applicativa.
Sistemi di automazione e controllo
Più in particolare, la direttiva promuove l’installazione di sistemi di automazione e controllo degli impianti tecnologici presenti negli edifici (domotica), anche come alternativa efficiente ai controlli fisici, favorisce lo sviluppo infrastrutturale della rete di ricarica nel settore della mobilità elettrica, e prevede l’introduzione di un indicatore del livello di “prontezza” dell’edificio all’utilizzo di tecnologie smart, da affiancare alla già esistente classificazione dell’edificio operata sulla base della prestazione energetica.
Criteri generali e metodologia di calcolo
Con l’articolo 6 del provvedimento vengono introdotte importanti modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ed, in particolare, è necessario che:
- in fase di progettazione per la realizzazione di nuovi edifici o per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, si tenga conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili;
- i nuovi edifici e gli edifici esistenti, in occasione della sostituzione del generatore di calore, ove
- tecnicamente ed economicamente fattibile, siano dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell’unità immobiliare;
- nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l’edilizia, i requisiti minimi devono comprendere il rendimento energetico globale, devono assicurare la corretta installazione e il corretto dimensionamento e devono prevedere, inoltre, adeguati sistemi di regolazione e controllo, eventualmente differenziandoli per i casi di installazione in edifici nuovi o esistenti;
- per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti devono rispettare i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all’attività sismica;
- ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, sono dotati di sistemi di automazione e controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 4, e all’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/31/UE, e successive modificazioni.
Mobilità elettrica e Regolamenti edilizi
Nell’articolo 16 del provvedimento è precisato che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, i comuni devono adeguare il regolamento edilizio comunale (art. 4, comma 1 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), prevedendo, con decorrenza dal medesimo termine, che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, sia obbligatoriamente previsto, per gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante che siano rispettati i criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.
Decorso inutilmente il termine dei 180 giorni, le regioni applicheranno, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell’articolo 39 del d.P.R. n. 380/2001.
In allegato il testo del Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it