Equo compenso: la Regione Toscana pubblica la legge a tutela dei professionisti
La Regione Toscana pubblica la legge che definisce l'equo compenso per l'acquisizione di servizi professionali nel territorio toscano
Per l'acquisizione di servizi professionali i compensi sono determinati in proporzione alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione richiesta e, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 151 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti pubblici), non possono essere previsti corrispettivi costituiti da forme di sponsorizzazione o di mero rimborso delle spese sostenute.
Equo compenso: la Legge della Regione Toscana
È quanto prevede la Legge 5 giugno 2020, n. 35 recante "Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a favore dell’amministrazione regionale e locale e della committenza privata nell’ambito di procedimenti amministrativi. Modifiche alla L.R. n. 73/2008" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 10 giugno 2020.
Equo compenso: la struttura della Legge n. 35/2020 della Regione Toscana
La nuova Legge della Regione Toscana sull'equo compenso è costituita da 6 articoli:
- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Acquisizione di servizi professionali
- Art. 3 - Presentazione di istanze alla pubblica amministrazione regionale e locale
- Art. 4 - Organizzazione e funzionamento della Commissione. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 73/2008.
- Art. 5 - Applicazione degli articoli 2 e 3
- Art. 6 - Clausola di invarianza finanziaria
Equo compenso: obiettivi e finalità della Legge n. 35/2020 della Regione Toscana
La nuova legge della Regione Toscana si unisce a quelle pubblicate dalle altre Regioni sull'argomento equo compenso ed ha l'obiettivo di tutelare le prestazioni professionali mediante l'introduzione di una nuova disciplina di acquisizione dei servizi di competenza della Regione Toscana, degli enti dipendenti, delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, nonché degli enti locali. Reca altresì disposizioni relative ad istanze presentate ai predetti enti da parte di privati cittadini o di imprese.
Equo compenso: l'acquisizione di servizi professionali in Toscana
Entrando nel dettaglio, nelle procedure di acquisizione di servizi professionali i compensi sono determinati in proporzione alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione richiesta. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 151 del Codice dei contratti pubblici, non possono essere previsti corrispettivi costituiti da forme di sponsorizzazione o di mero rimborso delle spese sostenute.
Per l'acquisizione dei servizi professionali si dovrà, dunque, far riferimento ai parametri ministeriali fissati, con riferimento alle diverse professioni, dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148.
Nel caso di professioni per le quali non siano stati approvati specifici parametri, il compenso è determinato con riferimento a prestazioni similari, anche se rese da categorie professionali diverse.
Ma non è tutto. Viene anche specificato che nei bandi di gara è vietato il ricorso a criteri di valutazione delle offerte che risultino potenzialmente idonei ad alterare l’equilibrio tra le prestazioni professionali rese e il compenso, quale, fra gli altri, la assegnazione di punteggio per servizi aggiuntivi a titolo gratuito che siano eventualmente offerti.
In allegato la Legge 5 giugno 2020, n. 35 della Regione Toscana.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Legge 5 giugno 2020, n. 35 - Regione Toscana