In caso di detrazione sisma+ecobonus, la cessione del
corrispondente credito d'imposta dovuto all’esecuzione dei lavori
spetta solo per gli interventi realizzati su parti comuni
dell’edificio. Soggetti in favore dei quali può essere effettuata
la cessione del credito sono fornitori dei beni e servizi necessari
alla realizzazione degli interventi agevolabili, altri soggetti
privati (persone fisiche, e soggetti che esercitano attività di
lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata), banche e
intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito
effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax
area. Questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle
entrate con la risposta n. 137/2020.
La richiesta di delucidazioni arriva dal proprietario, insieme alla
moglie, di un magazzino D/7, di un’unità immobiliare C/2 e di
cinque posti auto C/6, per i quali vuole effettuare interventi di
recupero del patrimonio edilizio, che comporteranno l'adozione di
misure antisismiche e di efficientamento energetico con contestuale
cambio di destinazione d'uso delle unità immobiliari in
abitativo.
La ristrutturazione dell'edificio avverrà senza demolizione
dell'esistente e con volumetria aumentata del 20% rispetto alla
situazione antecedente, possibilità concessa dal regolamento
urbanistico del Comune dove si trova l'immobile.
Il contribuente fa presente che:
- vuole usufruire delle detrazioni previste per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici finalizzati sia alla riduzione del rischio sismico sia alla riqualificazione energetica, con la possibilità di cedere il credito corrispondente alle detrazioni spettanti alle imprese che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti privati
- le spese oggetto di detrazione saranno solo quelle riguardanti la parte esistente dell’edificio
- è amministratore e proprietario di una ditta attiva nel settore delle schermature solari che parteciperà alla fornitura e posa in opera di avvolgibili, infissi e schermature solari, sugli immobili, al prezzo di costo dei soli materiali oltre al costo orario per il servizio di installazione.
L’istante chiede se può usufruire delle detrazioni
“sisma+ecobonus” e di ristrutturazione edilizia e se può
cedere alla società, in qualità di “impresa fornitrice” di beni e
servizi o in alternativa come "altro soggetto privato", l’intero
credito d’imposta derivante dalla spesa per gli interventi che
verranno effettuati o se l’importo della cessione sia limitato a
quello derivante dalla cessione della detrazione spettante per gli
interventi ecobonus di cui la società fornisce beni per la
realizzazione dell'intervento.
L’Agenzia per poter dare risposte esaustive alle richieste del
contribuente fa un excursus normativo, ricordando, per
quanto riguarda il primo quesito, i chiarimenti relativi alle
condizioni e alle modalità di fruizione della detrazione prevista
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui
all'articolo 16-bis del Tuir, resi da
ultimo con la circolare n. 13/2019 che, a sua volta, richiama
precedenti documenti di prassi.
Nella circolare, in particolare, si evidenzia che nel caso in cui
l'intervento di recupero del patrimonio edilizio avvenga senza
demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso,
la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte
esistente poiché l'ampliamento configura, comunque, una “nuova
costruzione”, salvo che non dipenda all'adeguamento della normativa
antisismica. La stessa circolare, poi, chiarisce che, per quanto
riguarda il cambio di destinazione d'uso, per usufruire
dell'agevolazione, è necessario che dal titolo abilitativo che
autorizza i lavori si ricavi chiaramente che l'immobile oggetto
degli interventi diverrà abitativo e che l'opera consiste in un
intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non
in un intervento di nuova costruzione.
Per quanto riguarda gli interventi destinati sia alla riduzione del
rischio sismico sia alla riqualificazione energetica, l'articolo 14, comma 2-quater.1, del Dl
n. 63/2013 stabilisce che: “Per le spese relative agli
interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle
zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione
del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in
alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma
2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies
dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento,
ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di
rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli
interventi determinino il passaggio a due classi di rischio
inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote
annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese
non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari di ciascun edificio” e il successivo comma
2-sexies prevede che “in luogo della detrazione, i
soggetti beneficiari, [...], possono optare per la cessione del
corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli
interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di
successiva cessione del credito”.
Inoltre la possibilità di cedere il credito d’imposta dovuto
all’esecuzione dei lavori spetta solo per gli interventi realizzati
su parti comuni dell’edificio e sempre nella circolare n. 13/2019
alloggia la risposta a quest’ultima condizione, ove è esplicitato
che nel caso un intero edificio sia posseduto da un unico
proprietario e siano comunque rinvenibili parti comuni a due o più
unità immobiliari distintamente accatastate, il proprietario ha
diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi
realizzati sulle parti comuni.
Per quanto concerne l’ambito applicativo della cessione del
credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi
di efficienza energetica (eco-bonus) e per quelli
riguardanti l’adozione di misure antisismiche
(sisma-bonus) si ricordano i chiarimenti forniti con le
circolari n. 11/2018 e n. 17/2018.
Il primo documento di prassi individua i seguenti soggetti in
favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito:
- fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili
- altri soggetti privati, oltre le persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata (società ed enti)
- banche e intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area.
La circolare n. 11/2018 ha fornito, inoltre, indicazioni
riguardanti la definizione di “altri soggetti privati” di
cui all'articolo 14, comma 2-sexies, del Dl n. 63/2013,
che possono essere identificati in soggetti diversi dai fornitori,
purché collegati al rapporto che ha dato origine alla
detrazione.
Con la circolare n. 17/2018 è stata esteso il sisma-bonus
agli stessi soggetti individuati dalla circolare precedente.
Anche la cessione della detrazione “sisma+ecobonus” rientra nella
casistica individuata dalle due circolari, poiché si tratta di una
detrazione alternativa a quelle previste dagli articoli 14 e 16 del
Dl n. 63/2013 che ne ha gli stessi presupposti applicativi e la
stessa funzione incentivante.
Ancora, con il provvedimento del direttore dell'Agenzia del 18
aprile 2019 è stata ribadita la possibilità di cedere il credito
corrispondente alla detrazione spettante ai fornitori ed è stato
stabilito che “Le disposizioni del Provvedimento 28 agosto
2017, prot. 165110, concernente le modalità di cessione del credito
corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di
riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di
edifici, si applicano anche alla cessione del credito
corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal
1° gennaio 2018 relative agli interventi: [...] b) effettuati su
parti comuni di edifici, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3,
finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e
alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui al comma
2-quater.1 del medesimo articolo 14”.
Alla luce dei documenti di prassi e della normativa richiamata,
l’Agenzia ritiene che l'istante possa cedere l'intero credito
corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative ad
interventi “sisma+ecobonus”, alla società che fornisce gli
avvolgibili, infissi e schermature solari, “beni e servizi
necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili”,
poiché non ha alcun rilievo il fatto che l'istante ne sia socio e
amministratore delegato.
È evidente che la detrazione sisma+ecobonus, dal momento che è
alternativa alla fruizione delle detrazioni distintamente previste
per ciascuna categoria di intervento, competerà se coesistono tutti
i requisiti necessari per l’utilizzo delle due detrazioni che
sostituisce.
In particolare, per gli interventi eco-bonus, gli edifici
interessati devono avere determinate caratteristiche tecniche e
essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti
negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile.
Infine, ricordano i tecnici poiché è possibile che le disposizioni
agevolative si sovrappongano, se gli interventi sisma+ecobonus
possano essere teoricamente compresi anche tra quelli agevolabili
ai sensi dell'articolo 16-bis del Tuir, potranno essere
ammessi, a fronte delle stesse spese, ad una sola delle predette
detrazioni; il limite di spesa agevolabile è unico in quanto
riferito all'immobile.