Bonus vacanze: Codice per il credito d’imposta in una Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate
Va utilizzato esclusivamente tramite modello F24 telematico, pena il rifiuto dell’operazione, da parte del fornitore del soggiorno a decorrere dall'1/7/2020
Dopo il Provvedimento 17 giugno 2020, n. 237174, la Guida Bonus Vacanze ed il Vademecum, a chiusura del cerchio, arriva la Risoluzione 25 giugno 2020, n. 33 dell’Agenzia delle Entrate ed il bonus vacanze trova il codice tributo 6915 da inserire nell’F24 per usufruire, da parte del fornitore del soggiorno, del credito d’imposta riconosciuto per la villeggiatura delle famiglie che decidono di trascorrere un periodo di tempo presso le strutture ricettive.
Credito alle famiglie per le vacanze
L’articolo 176 del Dl n.
34/2020 riconosce un credito alle
famiglie che decidono di trascorrere un periodo di
vacanza.
Il bonus, utilizzabile dal 1° luglio al 31
dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in
Italia dalle imprese turistico ricettive, dagli
agriturismo e dai bed &
breakfast, è destinato ai nuclei familiari
con Isee, in corso di validità, non superiore a 40mila
euro, nella misura massima di 500 euro
per i nuclei composti da tre o più persone, di 300 euro per le
coppie e di 150 euro per i single.
Utilizzazione del credito d’imposta
Il credito è utilizzabile nella misura dell’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto dal cliente, d’intesa con il fornitore presso il quale sono fruiti i servizi, e per il restante 20% come detrazione d’imposta al momento della dichiarazione dei redditi.
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020 ha definito le modalità di applicazione dell’articolo 176 prevedendo che:
- il fornitore deve confermare l’applicazione dello sconto tramite apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia
- dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto il fornitore recupera l’importo come credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite il modello F24
- il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, anche in considerazione delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a terzi, pena lo scarto del modello F24
- in alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto dai fornitori, anche parzialmente, a terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, a istituti di credito o a intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente.
Per maggiori informazioni riguardanti le indicazioni
operative sugli aventi diritto, le modalità di fruizione e tutti i
passi da compiere per richiedere, attivare e utilizzare
il bonus vacanze vi rinviamo a consultare
la guida dell’Agenzia Bonus vacanze e il pratico Vademecum che richiama in moduli
schematici i principali dettagli del beneficio.
Per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l’utilizzo
in compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, con
la Risoluzione 25 giugno 2020, n. 33, è
istituito il seguente codice tributo:
- 6915 denominato “Bonus vacanze – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi,bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, , n. 34”.
Compilazione modello F24
Al momento della compilazione del modello di pagamento F24,
ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito
d’imposta il codice tributo andrà riportato nella sezione
“Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella
colonna “importi a credito compensati” o, nei casi in
cui il contribuente deve riversare l’agevolazione, nella colonna
“importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere sempre
indicato il valore “2020”.
Infine ricordiamo che il codice tributo “6915” è operativo a
decorrere dal 1° luglio 2020.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it