Contribuenti ISA e Forfetari: slittano gli adempimenti relativi a imposte e contributi IVA e IRAP
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 27 giugno 2020 slittano gli adempimenti relativi a imposte e contributi per Contribuenti ISA e Forfetari
Slittano i termini per gli adempimenti dei contribuenti relativi ai versamenti di imposte e contributi. Lo ha previsto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2020 recante "Differimento termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29/06/2020, n. 162.
Contribuenti ISA: slittano gli adempimenti
In particolare, il nuovo DPCM, considerate le esigenze generali rappresentate dagli intermediari e dai contribuenti in relazione agli adempimenti fiscali da eseguire e il perdurare dello stato nazionale di emergenza epidemiologica per la diffusione del Covid-19, prevede che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (contribuenti ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell’imposta regionale sulle attività produttive, possono effettuare i versamenti:
- entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
- dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Slittano gli adempimenti anche a Forfetari e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese
Le suddette proroghe si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, anche ai contribuenti forfetari e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti previsti.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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