Direttore dei lavori: quali responsabilità in caso di difetti dell'opera dovuti a vizi progettuali?
La Cassazione definisce il perimetro delle responsabilità del direttore dei lavori per i difetti dell'opera dovuti a vizi progettuali e sicurezza del cantiere
Quali sono le responsabilità del direttore dei lavori in caso di difetti dell'opera dovuti a vizi progettuali ed in caso di decesso di un lavoratore presente all'interno del cantiere?
Direttore dei lavori e responsabilità: l'ordinanza della Corte di Cassazione
Ha risposto a questa domanda la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6321/2020 con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato, tra gli altri, avverso il direttore dei lavori e diretto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso del congiunto dei ricorrenti avvenuto nel corso dell'esecuzione dei lavori di manutenzione.
Direttore dei lavori e responsabilità: la decisione della Corte di appello
In appello, i giudici avevano escluso la responsabilità del direttore dei lavori per il decesso del lavoratore per cui è causa, non avendo lo stesso mai assunto, né dato corso, ad alcun impegno ai fini del controllo delle attività di cantiere e della sicurezza dei lavori in esso organizzati.
Da un consolidato insegnamento della giurisprudenza della Cassazione, il direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che da tale attività derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l'attività, aggiuntiva rispetto a quella oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto.
Le responsabilità del Direttore dei lavori
La Suprema Corte ha confermato che, ferma l'ordinaria responsabilità del direttore dei lavori al controllo, nell'interesse del committente, della sola esatta esecuzione delle obbligazioni assunte dall'appaltatore nei confronti del primo, un'eventuale estensione delle responsabilità in relazione agli infortuni sul lavoro verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'opera appaltata (oltre l'attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente l'esecuzione del progetto nell'interesse del committente), in tanto può essere configurata, in quanto al direttore dei lavori siano state espressamente attribuite ulteriori prerogative dirette a sovrintendere i lavori, con possibilità di impartire ordini alle maestranze, o quando, con i suoi comportamenti concludenti, si sia materialmente ingerito nell'esecuzione dei lavori.
Nel caso oggetto del ricorso, non è stata fornita alcuna prova né dell'estensione delle prerogative del direttore dei lavori, né di alcuna ingerenza dello stesso nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, in tal modo pervenendo all'assoluzione dello stesso da ogni responsabilità risarcitoria nei confronti dei congiunti del lavoratore deceduto.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Ordinanza Corte di Cassazione 5 marzo 2020, n. 6321