Locazione commerciale: dall'Agenzia delle Entrate chiarimenti sull'opzione della cedolare secca
L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di optare per il regime della cedolare secca dopo aver scelto la tassazione ordinaria
È possibile optare per il regime della cedolare secca su un contratto di locazione stipulato nel corso del 2019 e per il quale, in sede di prima registrazione, è stata scelta l'opzione per la tassazione ordinaria?
Locazione commerciale e Cedolare secca: la domanda all'Agenzia delle Entrate
Ha risposto a questa domanda l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 198/2020 con la quale è entrata nuovamente nel merito della scelta dell'opzione della cedolare secca. Questa volta la risposta arriva alla domanda di un contribuente che avendo locato un immobile commerciale sulla base di un contratto di locazione registrato nel gennaio 2019, chiedeva chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire del regime della cedolare secca per il contratto di locazione per il quale, in sede di prima registrazione, era stata scelta l'opzione per la tassazione ordinaria.
Locazione commerciale e Cedolare secca: cosa prevede la normativa
Per rispondere alla domanda, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'art. 1, comma 59 della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio per il 2019) ha ampliato la portata applicativa del regime della cedolare secca prevedendo:
"Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale".
Come indicato, dunque, viene estesa la disciplina di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 23/2011 (c.d. regime della "cedolare secca") anche ai canoni derivanti dalla stipula dei contratti di locazione, sottoscritti nel 2019, aventi ad oggetto immobili destinati all'uso commerciale classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe) e relative pertinenze (locate congiuntamente alle unità immobiliari C/1).
Locazione commerciale e Cedolare secca: entro quando esercitare l'opzione
Con la circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'opzione per il regime facoltativo della cedolare secca deve essere esercitato in sede di registrazione del contratto di locazione ed esplica effetti per l'intera durata del contratto, salvo revoca.
Qualora, però, non sia stata esercitata l'opzione in sede di registrazione del contratto, è possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità successive, esercitando l'opzione entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno (30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità). Entro lo stesso termine, è possibile revocare l'opzione per il regime della cedolare.
Locazione commerciale e Cedolare secca: come scegliere l'opzione
L'esercizio o la modifica dell'opzione possono essere effettuati:
- utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia (software RLI o RLI-web);
- presentando il modello RLI, debitamente compilato, allo stesso Ufficio dove è stato registrato il contratto.
Locazione commerciale e Cedolare secca: la risposta dell'Agenzia delle Entrate
Rispondendo al quesito del contribuente, quindi, è sempre possibile optare, con riferimento alle annualità successive, per il regime della cedolare secca nei termini e con le modalità indicate nella succitata circolare n. 8/E del 2019, ossia presentando il relativo modello RLI entro trenta giorni dalla scadenza di ciascuna annualità.
Considerato che nella specie il contratto ha avuto decorrenza dal 1° gennaio 2019, l'opzione per la cedolare secca avrebbe dovuto essere esercitata, con riferimento all'anno di imposta 2020, entro il 31 gennaio 2020, mentre, per l'anno di imposta 2021, l'opzione deve essere esercitata entro il 31 gennaio 2021 e così via.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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