Superbonus 110%: gli adempimenti per accedere alle detrazioni fiscali Ecobonus e Sismabonus

Superbonus 110%: nel decreto del MiSE gli adempimenti per accedere alle detrazione fiscali Ecobonus e Sisma Bonus previste dal Decreto Rilancio

di Redazione tecnica - 14/07/2020

Superbonus 110%: non appena sarà convertito in legge il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), cosa sarà necessario fare per accedere alle nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sismabonus), installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici?

Superbonus 110%: la domanda alla Posta di LavoriPubblici

Tra le centinaia di domande che arrivano in redazione sui nuovi superbonus previsti dal Decreto Rilancio, è forse quella più gettonata da chi ha intravisto in questa misura fiscale la possibilità di intervenire per migliorare la qualità energetica o strutturale della propria abitazione o, purtroppo molto più frequente, l'occasione per "ristrutturare gratis".

Superbonus 110%: i provvedimenti attuativi del Decreto Rilancio

Come sappiamo, la situazione è in divenire perché per poter accedere ai nuovi superbonus fiscali e optare soprattutto alle due opzioni previste di sconto in fattura e cessione del credito, dovremo attendere la conversione in legge del decreto Rilancio (entro il 18 luglio 2020) e due provvedimento attuativi (dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico).

Provvedimenti che, però, sembrerebbe siano a buon punto e che saranno completati, definiti e pubblicati dopo la legge di conversione.

Superbonus 110%: gli adempimenti nella bozza di decreto del MiSE

Nella bozza in nostro possesso del Decreto del MiSE (che ribadiamo essere una bozza tarata sui contenuti del D.L. n. 34/2020 ma non della sua legge di conversione) sono definiti tutti gli adempimenti necessari per avvalersi delle detrazioni fiscali del 110%. In particolare, i soggetti ammessi alle detrazioni saranno tenuti a:

  • depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni o un provvedimento regionale equivalente;
  • nei casi e nelle modalità previste, acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti;
  • nei casi e con le modalità previste, acquisire l'attestato di prestazione energetica;
  • acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;
  • effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino:
    • il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA;
    • il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Tale condizione è richiesta per le persone fisiche, gli enti e i soggetti non titolari di reddito d'impresa. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione in sostituzione del bonifico bancario. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell'immobile, va altresì conservata ed esibita la dichiarazione del proprietario di consenso ali'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici va, altresì, conservata ed esibita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;

  • trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati contenuti nella scheda descrittiva degli interventi, ottenendo ricevuta informatica, esclusivamente attraverso il sito internet reso annualmente disponibile. Tale scheda contiene i dati di cui:
    • all'allegato C al decreto del MiSE, contenente i principali dati estratti dall'attestato di prestazione energetica ovvero dall'attestato di qualificazione energetica, sottoscritto da un tecnico abilitato;
    • all'allegato D al decreto del MiSE, con la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, ai fini dell'attività di monitoraggio;
  • trasmettere all'ENEA, nei casi previsti dal comma 13 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, l'asseverazione del rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, con i modi e nei tempi previsti dal decreto del MiSE;
  • conservare ed esibire, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate o di ENEA, tutta la suddetta documentazione.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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