Superbonus 110%: dall'Agenzia delle Entrate requisiti di accesso e adempimenti per l'Ecobonus potenziato

L'Agenzia delle Entrate entra nel dettaglio dei superbonus illustrando requisiti di accesso e adempimenti per l'Ecobonus potenziato

di Redazione tecnica - 24/07/2020

Superbonus 110%: mentre tutti siamo in attesa delle annunciate linee guida dell'Agenzia delle Entrate, il Direttore dell’Agenzia delle entrate, Avv. Ernesto Maria Ruffini, in audizione alla Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria ha illustrato nel dettaglio le disposizioni attuative delle misure sull’efficientamento energetico degli edifici (Ecobonus), previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), recentemente convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il documento prodotto durante l'audizione entra nel dettaglio dell'agevolazione potenziata, con specifico riferimento agli interventi di efficienza energetica dei quali, dopo aver definito la tipologia, illustra anche requisiti di accesso, adempimenti e misure di prevenzione degli abusi.

Superbonus 110%: i requisiti di accesso per l'Ecobonus

Per accedere al superbonus previsto per l'efficienza energetica, il decreto rilancio prevede alcuni interventi trainanti (isolamento termico delle superfici opache, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti) i quali devono:

  • rispettare i requisiti previsti da apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico da emanarsi ai sensi del comma 3-ter dell’art. 14 del decreto-legge n. 63/2013;
  • assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente ad interventi, ovvero quelli di efficientamento energetico previsti all'art. 14 del decreto-legge n. 63/2013, all'installazione di impianti solari fotovoltaici ed eventualmente dei sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Il miglioramento energetico è dimostrato dall'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Superbonus 110%: gli adempimenti per accedere all'Ecobonus

In audizione, il Direttore dell'AdE riconosce l'importanza delle nuove detrazioni fiscali che riconoscono un beneficio non pari ma addirittura superiore del 10% al costo degli interventi effettuati. Considerata questa importanza, sono state introdotti alcuni adempimenti e misure di prevenzione (in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le detrazioni similari), per contrastare eventuali comportamenti non conformi che, anche attraverso possibili accordi tra i contribuenti e i soggetti che realizzano gli interventi agevolabili, possano attribuire vantaggi indebiti.

In particolare, il contribuente deve ottenere:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dai responsabili dei centri di assistenza fiscale (CAF);
  • una attestazione o asseverazione da parte dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche o da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico in relazione agli interventi di efficienza energetica e a quelli antisismici, che certifichi non solo il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Superbonus 110%: le sanzioni per attestazioni o asseverazioni infedeli

Nel caso in cui vengano rilasciate attestazioni o asseverazione infedeli il legislatore ha previsto la contestazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000, per ciascuna asseverazione infedele oltre all'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

I professionisti che intendono rilasciare attestazioni o asseverazioni, inoltre, sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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