Superbonus 110%: le tabelle riepilogative di tutti gli interventi ammessi a Ecobonus e Sismabonus

Superbonus 110%: nella guida fiscale dell'Agenzia delle Entrate le tabelle riepilogative di tutti gli interventi ammessi a Ecobonus e Sisma Bonus

di Redazione tecnica - 28/07/2020

Superbonus 110%: mentre contribuenti, tecnici e imprese sono in attesa della pubblicazione dei provvedimenti attuativi del Decreto Rilancio, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la tanto attesa guida fiscale e una nuova area tematica relativamente alle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sismabonus), installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Superbonus 110%: le tabelle riepilogative dell'Agenzia delle Entrate

Benché la guida dell'Agenzia delle Entrate riporti alcuni piccoli refusi (si veda ad esempio la risposta alla FAQ 26 non aggiornata alle modifiche apportate al DPR n. 380/2001 dal Decreto Semplificazioni) e non dia attuazione a quanto richiesto dagli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, sono comunque inserite tante utili informazioni di riepilogo tra le quali alcune tabelle che riassumono le agevolazioni previste per gli interventi di efficientamento energetico (Ecobonus), antisimici (Sismabonus), finalizzati congiuntamente all’efficientamento energetico e alla riduzione del rischio sismico degli edifici nonché gli interventi ammessi al superbonus 110%.

Di seguito le tabelle riepilogative dell'Agenzia delle Entrate.

Le detrazioni IRPEF e IRES per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus)

Tipo di intervento detrazione massima
riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro
su involucro di edifici esistenti (per esempio, pareti, finestre, tetti e pavimenti) 60.000 euro
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda 60.000 euro
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua
dal 2008, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia
dal 2012, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria
30.000 euro
dal 2015, acquisto e posa in opera di schermature solari 60.000 euro
dal 2015, acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione
invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
30.000 euro
dal 2016, acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative non è previsto un limite
massimo di detrazione
per gli anni 2018, 2019 e 2020, acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori 100.000 euro
interventi su parti comuni di edifici condominiali per i quali spetta la detrazione del 70 o 75% non è previsto un limite massimo di detrazione ma un ammontare complessivo delle spese, che non deve essere superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio
interventi su parti comuni di edifici condominiali per i quali spetta la detrazione dell’80 o 85% non è previsto un limite massimo di detrazione ma un ammontare complessivo delle spese, che non deve essere superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle
unità immobiliari che compongono l’edificio

Le detrazioni IRPEF e IRES per gli interventi antisismici (sisma bonus)

PERCENTUALI
di detrazione
50% 70%, per le singole unità immobiliari, se si passa a una classe di rischio inferiore 80%, per le singole unità immobiliari, se si passa a due classi di rischio inferiore
75%, per gli edifici condominiali, se si passa a una classe di rischio inferiore 85%, per gli edifici condominiali, se si passa a due classi di rischio inferiori
IMPORTO MASSIMO
delle spese
96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno
96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali
RIPARTIZIONE
della detrazione
5 quote annuali
IMMOBILI INTERESSATI qualsiasi immobile a uso abitativo (non solo l'abitazione principale) e immobili adibiti ad attività produttive

La detrazione per l'acquisto di un'unità immobiliare antisismica (in vigore dal 2017)

PERCENTUALI
di detrazione
75% del prezzo di acquisto (se si passa a una classe di rischio inferiore)
85% del prezzo di acquisto (se si passa a due classi di rischio inferiori)
IMPORTO MASSIMO
su cui calcolare la detrazione
96.000 euro per ogni unità immobiliare
RIPARTIZIONE
della detrazione
5 quote annuali
LE CONDIZIONI
  • gli immobili interessati sono quelli che si trovano nei Comuni ricadenti in una zona classificata "a rischio sismico 1” (anche "2” e "3”, a seguito della disposizione introdotta dal Dl n. 34/2019)
  • devono far parte di edifici demoliti e ricostruiti per ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto al vecchio edificio
  • i lavori devono essere stati effettuati da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono l'immobile

Edifici condominiali: la detrazione per gli interventi combinati antisismici e di riqualificazione energetica (in vigore dal 2018)

PERCENTUALI
di detrazione
80%
se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore
85%
se a seguito degli interventi effettuati si passa a due classi di rischio
IMPORTO MASSIMO
su cui calcolare la detrazione
136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell'edificio
RIPARTIZIONE della
detrazione
10 quote annuali
LE CONDIZIONI
  • gli interventi devono essere effettuati su edifici condominiali che si trovano nei Comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3
  • i lavori devono essere finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica

ATTENZIONE: queste detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste

Interventi ammessi al superbonus

Tipo di intervento spesa massima
interventi   di   isolamento   termico   delle   superfici   opache verticali,  orizzontali  o  inclinate  che  interessano  l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente    lorda    dell'edificio    medesimo    o    dell’unità immobiliare  sita  all'interno  di  edifici  plurifamiliari  che  sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
  • Euro  50.000  per  gli  edifici unifamiliari  o  per  le  unità immobiliari    funzionalmente indipendenti
  • Euro 40.000 moltiplicato per il numero     delle     unità immobiliari che compongono l’edificio     per     gli     edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • Euro 30.000 moltiplicato per il     numero     delle     unità immobiliari che compongono l’edificio     per     gli     edifici composti da più di otto unità immobiliari.
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli  impianti  di  climatizzazione  invernale  esistenti  con impianti    centralizzati    per    il    riscaldamento    e/o    il raffrescamento  e/o  la  fornitura  di  acqua  calda  sanitaria,  a condensazione,  con  efficienza  almeno  pari  alla  classe  A  di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi  inclusi  gli  impianti  ibridi  o  geotermici,  anche  abbinati all'installazione  di  impianti  fotovoltaici  e  relativi  sistemi  di accumulo  ovvero  con  impianti  di  microcogenerazione  o  a collettori solari.
  • euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero euro
  • 15.000 moltiplicato per il numero delle unità im- mobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari
interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti  e  dispongano  di  uno  o  più  accessi  autonomi dall’esterno    per    la    sostituzione    degli    impianti    di climatizzazione   invernale   esistenti   con   impianti   per   il
riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 a pompa  di  calore, ivi  inclusi  gli  impianti  ibridi  o  geotermici, anche  abbinati  all'installazione  di  impianti  fotovoltaici  e relativi   sistemi   di   accumulo   ovvero   con   impianti   di microcogenerazione,  a  collettori  solari  o  con  impianti  a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare  7  novembre  2017,  n.186,  Tale  ultimo  intervento  è ammesso  al  Superbonus  solo  nel  caso  di  sostituzione  di
preesistenti impianti a biomassa.
euro 30.000
interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge  n.  63  del  2013,  eseguiti  congiuntamente  ad almeno   uno   dei   precedenti   interventi   e   che   assicurino   il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta limiti di spesa previsti per ciascun intervento
interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge  n.  63  del  2013  eseguiti  su  edifici  sottoposti  a vincoli,  anche  non  realizzati  congiuntamente  agli  interventi  di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, a condizione che assicurino  il  miglioramento  di  almeno  due  classi  energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta limiti di spesa previsti per ciascun intervento
interventi di riduzione del rischio sismico (art. 16, commi da 1- bis a 1-septies del decreto- legge n. 63 del 2013). In caso di cessione    del    corrispondente    credito    ad    un'impresa    di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del TUIR, spetta nella misura del 90 per cento. limiti di spesa previsti per ciascun intervento
Installazione  di  impianti  solari  fotovoltaici  connessi  alla  rete elettrica su edifici fino ad un ammontare complessivo delle spese non   superiore   a   dell'impianto   solare   fotovoltaico   eseguita congiuntamente  ad  uno  degli  interventi  di  isolamento  termico delle   superfici   opache   o   di   sostituzione   degli   impianti   di climatizzazione  invernale  esistenti  o  di  riduzione  del  rischio sismico precedentemente elencati. euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR n. 380 del 2001 il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale
Installazione,   contestuale   o   successiva   all'installazione   di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo, nel limite complessivo di spesa di euro 48.000 e, comunque, di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale
dell’impianto.
l'installazione di infrastrutture per  la ricarica di veicoli elettrici negli edifici a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache   o   di   sostituzione   degli   impianti   di   climatizzazione
invernale esistenti, sopra indicati
euro 3.000

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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