Superbonus 110%: pronto il primo decreto del MiSE con requisiti minimi, massimali di costo e procedure per i controlli
Il MiSE ha pronto il Decreto Requisiti Minimi per l'attuazione dei superbonus 110% previsti dal Decreto Rilancio
Superbonus 110%: è attesa per oggi la pubblicazione del primo dei provvedimenti attuativi previsti dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), recentemente convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'incentivazione degli interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sismabonus), installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici (c.d. Superbonus).
Superbonus 110%: cosa manca
Per l'ufficiale avvio delle misure contenute negli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, infatti, si è in attesa di due provvedimenti attuativi da parte dell'Agenzia delle Entrate (che recentemente ha pubblicato la guida fiscale e l'area tematica dedicata) e del Ministero dello Sviluppo Economico. E proprio la pubblicazione di quest'ultimo è stato anticipata dal Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli che, intervenuto in audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria sulle disposizioni attuative delle misure per l’efficientamento energetico degli edifici previste nel decreto Rilancio, ha parlato di misure volte da una lato a dare una scossa forte alla parte offerta del settore edilizio, dall’altro a dare a tutti i cittadini la possibilità di migliorare l'efficienza energetica delle loro abitazioni.
"Non sto ovviamente a ribadire l’importanza dell’essere andati oltre al 100%, proprio perché il meccanismo di cessione del credito porterà a un necessario sconto della cessione - afferma il Ministero Patuanelli - Quindi partire da una aliquota del 110% farà si che anche il meccanismo di sconto garantirà comunque al cliente, al fruitore iniziale del credito di vedere realizzati i lavori nella propria residenza o nel proprio edificio, sostanzialmente in modo gratuito, o con una detrazione in 5 anni o con uno sconto diretto in fattura".
"È evidente - continua il Ministero dello Sviluppo Economico - che il settore dell’edilizia è un settore trainante per la nostra economia, che è fermo da più di dieci anni e che ha pagato tutte le crisi che questo paese ha avuto negli ultimi quindici anni. Era giusto intervenire e al tal riguardo, prima del lockdown di marzo, ho convocato un tavolo sull’edilizia al Ministero. L’ho voluto fare proprio al MiSE, che non ha una competenza diretta in quanto legata più al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per dare un segnale di attenzione a un comparto che a mio avviso è un comparto industriale del paese, poiché ha grande capacità di generare ricchezza e soprattutto di distribuirla".
Superbonus 110%: i due decreti del MiSE
Patuanelli conferma che il decreto Rilancio prevede l’emanazione di due decreti attuativi che sono di stretta competenza del Ministro dello Sviluppo economico:
- il primo, il decreto Requisiti tecnici, secondo quanto previsto dal comma 3-ter dell'articolo 14 del DL. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, prevede il concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è relativo alla definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, nonché dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Questa è una previsione introdotta dal legislatore nel 2013 che aveva già iniziato a modificare il sistema delle detrazioni fiscali per le agevolazioni e gli interventi edilizi e che delegava il MiSE, di concerto con Mattm, Mit e Mef, alla redazione del cosiddetto decreto requisiti minimi. Decreto che esiste già ma che va ovviamente modificato rispetto alle nuove disposizioni normative contemplate nell’articolo 119;
- il secondo decreto, il Decreto Asseverazioni (comma 13 dell’art. 119), ossia la definizione delle modalità di trasmissione e del relativo modulo delle asseverazione che vengono poi trasmesse ai vari organi competenti tra cui ovviamente l’Enea.
Superbonus 110%: decreto requisiti alla firma
"Il decreto più importante - afferma Patuanelli - è ovviamente il decreto requisiti tecnici, la cui bozza di Decreto ha subito una significativa accelerazione dell’iter che si è appena conclusa, fermo restando che dopo la firma – che avverrà a breve - occorrerà acquisire il concerto formale degli altri Ministeri coinvolti e poi procedere con la necessaria registrazione presso gli organi di controllo".
"Questo decreto - continua il Ministro - è mosso dalla volontà, da un lato, di mettere a disposizione dei tecnici tutti gli strumenti utili alla completa attuazione degli incentivi previsti, e dall’altro di evitare un indebito aumento dei costi a carico dello Stato per l’erogazione delle agevolazioni".
Il provvedimento definisce in particolare:
- i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all’Ecobonus, del Bonus facciate e del Superbonus al 110%;
- i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;
- le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio.
Quanto in particolare ai massimali di costo, lo schema di decreto stabilisce che per gli interventi di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 (Superbonus) nonché per gli altri interventi che prevedano la redazione dell’asseverazione da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:
- i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai medi delle opere riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento, oppure in prezzari commerciali;
- in mancanza, i prezzi devono essere determinati in maniera analitica, con procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.
La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione.
Superbonus 110% anche per le spese progettuali
Sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione delle varie Ape nonché per l’asseverazione, da calcolarsi in base al D. Min. Giustizia 17/06/2016 concernente i parametri per i compensi per le opere pubbliche.
Per gli interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al decreto.
Per quanto riguarda il decreto Asseverazioni, in adempimento a quanto previsto dalla lettera a), comma 13, dell’articolo 119, del D.L. Rilancio, disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del D.L. Rilancio, come previsti dai decreti di cui al comma 3-ter, dell’articolo 14, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.
L’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30 per cento del valore economico complessivo dei lavori preventivato, ed è redatta:
- secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;
- secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.
"In riferimento al DM Requisiti tecnici - conclude il Ministro Patuanelli - si rappresenta che il testo definitivo, modificato e integrato secondo le indicazioni da ultimo pervenute dall’Agenzia delle Entrate, sarà trasmesso nella giornata odierna all’Ufficio di Gabinetto e quindi inviato per il concerto ai Ministeri competenti. Quanto al DM Asseverazioni verrà sottoscritto oggi e non necessita di concerto".
A cura di Redazione LavoriPubblici.it