Superbonus 110%: Ecobonus per edifici unifamiliari, plurifamiliari e condomini
Superbonus 110%: il decreto Requisiti Minimi chiarisce il concetto di edificio unifamiliare che accede all'ecobonus previsto dal Decreto Rilancio
Superbonus 110%: la conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha apportato parecchie modifiche all'art. 119 tra le quali l'estensione del superbonus 110% per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio (c.d. ecobonus).
Superbonus 110%: gli interventi trainanti
Ricordiamo, infatti, che la versione convertita in legge del decreto Rilancio ha previsto la possibilità di portare in detrazione il 110% dei costi sostenuti dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per alcuni interventi di riqualificazione energetica:
- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria ad alta efficienza energetica;
- interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria ad alta efficienza energetica.
Superbonus: chi può accedere
Intanto, è bene chiarire che non tutti gli immobili potranno beneficiare dei nuovi superbonus e non tutti i soggetti. Sono, infatti, escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
- A/1: abitazioni di tipo signorile;
- A/8: abitazioni in ville;
- A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.
In riferimento all'Ecobonus, potranno effettuare gli interventi rientranti solo i seguenti soggetti:
- i condomìni;
- le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;
- gli istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Superbonus 110% ed edificio unifamiliare
Tra i contenuti chiarificatori inseriti all'interno del Decreto Requisiti Minimi (ormai alla firma) vi è la definizione di edificio unifamiliare che spazza via i dubbi delle ultime settimane.
In particolare, come prevede l'art. 1, lettera i) del Decreto Requisiti Minimi, per edificio unifamiliare si intende quello riferito:
- ad un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva;
- funzionalmente indipendente;
- che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
Una unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo) e la presenza di un “accesso autonomo dall’esterno”, presuppone che l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Decreto Requisiti Minimi