Superbonus 110%: Via libera al modello per la cessione o lo sconto in fattura
La modulistica, necessaria a comunicare in via telematica all’Agenzia le opzioni alternative dello sconto e della cessione del credito
Approvato dall’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 8 agosto 2020, il modello di Comunicazione che consente di fruire dal prossimo 15 ottobre dell’opzione per lo “sconto in fattura” o la “cessione del credito d’imposta” corrispondente alla detrazione spettante, con le relative istruzioni per la corretta compilazione.
Dati da comunicare all’Agenzia
Fra le grandi novità previste dalla misura di favore, quella di
poter optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione,
per lo “sconto in fattura”, un contributo, cioè, sotto forma di
sconto su quanto dovuto, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore da recuperare con il
credito d’imposta. I beneficiari, inoltre, potranno cedere il
credito corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, inclusi
istituti di credito e intermediari finanziari. Per effettuare tali
opzioni alternative alla detrazione diretta sarà necessario
inviare, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia
l’apposito modello di Comunicazione approvato con il
provvedimento di oggi.
L’opzione, valida sia per gli interventi eseguiti sulle unità
immobiliari che per quelli relativi alle parti comuni degli
edifici, si applica agli interventi per il recupero del patrimonio
edilizio, per l’efficienza energetica, per le misure antisismiche,
per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti,
inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per
l’installazione di impianti fotovoltaici e delle colonnine per la
ricarica dei veicoli elettrici.
Nel modello dovranno essere indicati i dati del soggetto che
trasmette la comunicazione (beneficiario, intermediario,
amministratore di condominio, soggetto che appone il visto),
l’opzione esercitata, la tipologia di intervento effettuato,
l’ammontare della spesa sostenuta e del credito ceduto/contributo
sotto forma di sconto, i dati identificativi dell’immobile oggetto
dell’intervento e i dati dei beneficiari e dei
cessionari/fornitori.
Nella sezione riservata a chi appone il visto di conformità, da
compilare solo in caso di Superbonus, vanno indicati anche i dati
identificativi delle asseverazioni previste per gli interventi
ecobonus e sismabonus.
Per i termini, occhio al 16 marzo
La comunicazione dovrà essere inviata all’Agenzia a partire dal
15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello
in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla
detrazione.
La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate di
detrazione non fruite deve essere trasmessa entro il 16 marzo
dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della
dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la
prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. Se per gli
interventi eseguiti spetta il Superbonus, la comunicazione va
trasmessa esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di
conformità.
Esercizio dell’opzione
Sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per
gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, l’opzione
è comunicata all’Agenzia utilizzando il modello allegato al
provvedimento di oggi, denominato “Comunicazione dell’opzione
relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio,
efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e
colonnine di ricarica”.
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità
immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione,
direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, quella
relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici
è inviata dall’amministratore di condominio, direttamente o tramite
intermediario. Nel paragrafo 4 del provvedimento sono elencati nel
dettaglio gli altri casi particolari dei soggetti tenuti
all’adempimento.
Fruizione del credito ceduto
I cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito
d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate
residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Lo
sconto è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la
quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal
giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della
comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno
successivo a quello di sostenimento delle spese. La quota dei
crediti d’imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre
dell’anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni
successivi, né richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.
In alternativa all’utilizzo diretto, i cessionari e i fornitori
possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire
dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della
comunicazione, con facoltà di successiva cessione.
Sconto e cessione credito d’imposta
Ricordiamo che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al punto 1.2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante:
- per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, d’intesa con i fornitori stessi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Interventi per i quali è possibile lo sconto o la cessione del credito
Le disposizioni di cui al punto 1.1 si applicano, come previsto dall’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai seguenti interventi:
- a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.
In allegato il Modello e le relative Istruzioni.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it