Superbonus 110% e Decreto asseverazioni: Il timbro fornito dal Collegio o dall’Ordine professionale
Che succede se il Collegio o l’Ordine professionale cui il professionista è iscritto non ha mai fornito il timbro?
Forse pochi hanno intuito cosa si cela dietro l’articolo 2 rubricato “Asseverazioni” del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 3 agosto 2020 cosiddetto “Decreto asseverazioni” previsto
I primi due commi dell’articolo 2 del Decreto asseverzioni
Il testo dei primi due commi del citato articolo 2 è il seguente:
“1. Il Tecnico Abilitato antepone alla sottoscrizione dell’Asseverazione il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Il Tecnico Abilitato, all’atto della sottoscrizione, appone il timbro fornito dal Collegio o dall’ordine professionale, attestante che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell’iscrizione nell’Albo professionale e di svolgimento della libera professione.”
Che significa "timbro fornito dal Collegio o dall’ordine professionale”
Che succede se il Collegio o l’Ordine professionale cui il professionista è iscritto non ha mai fornito il timbro?
E d’altra parte qual’è la legge che obbliga i Collegi e gli Ordini professionali a fornire ai propri iscritti il timbro?
E quale valore ha un timbro che potrebbe essere contraffatto da chicchessia?
E come si coniuga una simile disposizione con le semplificazioni tanto sbandierate?
Disposizione con carattere ordinatorio
Andiamo con ordine e puntualizziamo che la disposizione ha un carattere ordinatorio e che se il Collegio o l’Ordine non ha mai consegnato al proprio iscritto il timbro ed il professionista utilizza un timbro fai da te o non appone nessun timbro, la sottoscrizione dell’asseverazione è affetta da un non rispetto del comma 2 dell’articolo 1 del decreto del MISE; d’altra parte basta leggere il comma 2 per capire che il Ministero ha voluto dare al timbro una valenza che, in effetti, non ha perché nello stesso comma è affermato, in pratica, che il timbro fornito dal Collegio o dall’Ordine attesta che il professionista possiede il requisito d’iscrizione all’Ordine professionale.
Il timbro non attesta che il Professionista ha il requisito di iscrizione
In verità, non è proprio così perché anche un timbro rilasciato da un Collegio o da un Ordine professionale potrebbe non dire nulla nel caso in cui il professionista sia stato sospeso o sia stato cancellato ma non ha restituito il timbro all’Ordine.
Quali le soluzioni al problema?
Cosa faranno i Collegi e gli Ordini professionali?
Potrebbero chiedere una correzione al decreto o potrebbero, con immediatezza, fornire i timbri a tutti i propri iscritti. Nella logica della semplificazione, però, forse sarebbe il caso di modificare il comma 2 nella seguente maniera:
“2. Il Tecnico Abilitato, all’atto della sottoscrizione, dichiara di essere iscritto al Collegio o all’Ordine professionale indicando la provincia ed il numero di iscrizione.”
Sarebbe interessante conoscere cosa ne pensano i Collegi e gli Ordini professionali sia provinciali che nazionali.
A cura di arch. Paolo Oreto
Documenti Allegati
Decreto 03/08/2020