Agenzia delle Entrate. Fatture elettroniche anche per i compensi dei consulenti tecnici d’ufficio

Modalità telematica anche per le fatture emesse dai consulenti tecnici di ufficio per certificare i compensi determinati con i decreti di liquidazione

di Redazione tecnica - 13/08/2020

L’Agenzia delle Entrate con il Principio di diritto n. 13 del 12 agosto 2020 avente ad oggetto “Modalità di pagamento dei compensi professionali disposti dalla PubblicaAmministrazione” chiarisce che l’obbligo di fatturazione elettronica si applica anche in relazione alle fatture emesse nei confronti dell'amministrazione di Giustizia dai consulenti tecnici di ufficio per certificare i compensi determinati con i decreti di liquidazione.

Finanziaria 2008

In particolare, si fa riferimento alla disposizione prevista dai commi 209 e ss dell'articolo 1 della Finanziaria 2008 secondo cui "...l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica..." e al principio in base al quale, dal 31 marzo 2015, le amministrazioni pubbliche "non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e, trascorsi tre mesi da tali date, le stesse non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico" (vedi Decreto interministeriale n. 55/2013).

Principio n. 13 del 12 agosto 2020

Il Principio n. 13 del 12/08/2020, inoltre, specifica che il vincolo sussiste anche se, con la circolare n. 9/2018, tali compensi siano stati esclusi dall'obbligo dello split payment (articolo 17-ter del Dpr n. 633/1972), presupponendo che l'amministrazione della Giustizia non effettua alcun pagamento del corrispettivo del Ctu e, conseguentemente, l'applicazione della scissione dei pagamenti "comporterebbe l'onere, per la parte obbligata al pagamento del compenso del CTU, di versare a quest'ultimo soltanto l'imponibile mentre l'Iva relativa alla prestazione del CTU dovrebbe essere riversata all'Amministrazione della Giustizia affinché quest'ultima, a sua volta, versi tale importo all'Erario, nell'ambito della scissione dei pagamenti".

Obbligo di fatturazione elettronica dall’1 gennaio 2019

Il documento dell’Agenzia, infine, ricorda che dal 1° gennaio 2019 l'obbligo di fatturazione elettronica tramite Sdi è stato esteso a tutte le operazioni effettuate dai soggetti passivi Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e non solo a quelle che vedono come controparte la pubblica amministrazione (articolo 1, comma 3 del Dlgs n. 127/2015, modificato dalla legge di bilancio 2018).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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