Decreto Agosto o Rilancio 2: Necessaria una errata Corrige per l’articolo 58 per la filiera della ristorazione
In atto sono esclusi dal citato fondo tutti gli esercizi che hanno avviato la propria attività antecedentemente all’1 gennaio 2019
Nel decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. “decreto agosto” o decreto rilancio 2”) recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 203 del 14/08/2020, leggendo l’articolo 58 rubricato “Fondo per la filiera della ristorazione” è possibile accorgersi che al comma 2 è precisato che tale fondo è finalizzato per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Esclusi i ristoratori con inizio attività antecedente all’1/1/2020
In pratica sono esclusi dal citato fondo tutti gli esercizi che hanno avviato la propria attività antecedentemente all’1 gennaio 2019 e cioè la maggior parte dei ristoratori.
Errore materiale
A giudizio del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova, si tratta di un errore materiale a cui è stato già posto rimedio.
Errata-corrige
Verrà, infatti, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'errata corrige del testo Comma 2 Articolo 58 (Capo VI "Sostegno e rilancio dell'economia") del Dl Agosto 104/2020 che mette a disposizione del settore della ristorazione italiana 600 milioni di euro per acquisti di prodotti made in Italy.
Contributo sempre per le imprese che hanno avviato l’attività dall’1/1/2020
Il contributo, seconda la ratio originaria del testo concordata e condivisa con tutte le Amministrazioni interessate, spetta a condizione che l'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore di almeno il 25 per cento dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019. Nello stesso comma è stabilita una norma di favore per le imprese che abbiano avviato l'attività dopo il 1° gennaio 2019, specificando che le stesse per accedere al contributo non dovranno dimostrare tale perdita di fatturato.
A partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la disposizione sarà immediatamente efficace, senza attendere il completamento del processo di conversione del Decreto Legge.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Decreto-legge 14/08/2020, n. 104