Agenzia delle Entrate: Prenotazione telematica del bonus sanificazione entro oggi
Pervenuto il modello, l’Agenzia delle entrate rilascia, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta, messa a disposizione di chi ha trasmesso le informazioni
Entro oggi, 7 settembre, gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi quelli del Terzo settore, che hanno sostenuto o pensano di sostenere costi per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione, per prenotare il bonus previsto dall’articolo 125 del Dl Rilancio, devono inviare la comunicazione con l’ammontare agevolabile.
Bonus sanificazione: Provvedimento 10 luglio 2020
Un adempimento stabilito e scandito dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia 10 luglio 2020, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito sanificazione ed è stato approvato anche l’apposito modello, da compilare e inviare esclusivamente in modalità telematica, con le relative istruzioni.
Bonus sanificazione: Comunicazione
Tornando all’oggetto della comunicazione, vale a dire le spese, ricordiamo che sono ammesse al credito d’imposta quelle sostenute in tutto il 2020. Ed ecco perché i contribuenti interessati possono indicare nella comunicazione un credito teorico, comprensivo anche dei costi solo previsti. Una procedura finalizzata a tenere sotto controllo il rispetto del limite di spesa assegnato al tax credit sanificazione, pari a 200 milioni di euro.
Bonus sanificazione: Spese ammissibili
Nella pratica, in sostanza, gli interessati comunicano
all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili
sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della
comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere
successivamente, fino al 31 dicembre 2020.
Si tratta, in particolare, delle spese sostenute per:
- sanificare gli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività
- acquistare dispositivi di protezione individuale, come mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea
- comprare prodotti detergenti e disinfettanti
- acquistare dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza dettati dalla normativa europea, comprese le eventuali spese di installazione
- comprare e installare dispostivi idonei a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.
La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate o il servizio web, disponibile nell’area riservata del sito internet della stessa Agenzia.
Bonus sanificazione: Ricevuta rilasciata entro 5 giorni
Una volta pervenuta la comunicazione, l’amministrazione
finanziaria rilascia, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta,
messa a disposizione di chi ha trasmesso il modello, nell’area
riservata del sito dell’Agenzia, che ne attesta la presa in carico,
o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
Bonus sanificazione: In arrivo un ulteriore Provvedimento.
A breve, un provvedimento del direttore delle Entrate indicherà
l’ammontare massimo fruibile del credito d’imposta.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Provvedimento 10/07/2020