Superbonus 110%: una villetta a schiera è funzionalmente indipendente?

Quand'è che un edificio può considerarsi funzionalmente indipendente e godere del superbonus? L'Agenzia delle Entrate risponde sulla villetta a schiera

di Redazione tecnica - 10/09/2020

Quand'è che un edificio può considerarsi funzionalmente indipendente e godere della detrazione fiscale del 110% (c.d. superbonus) prevista dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77? Una villetta a schiera può considerarsi "funzionalmente indipendente?

Superbonus 110% e villetta a schiera: la domanda all'Agenzia delle Entrate

A rispondere a queste domande ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 328 dell'8 settembre 2020 che entrata nel merito del concetto di edificio "funzionalmente indipendente", condizione necessaria per gli edifici unifamiliari che vogliono godere della detrazione fiscale del 110%

Superbonus 110% e villetta a schiera: il quesito

In particolare, il contribuente istante ha rappresentato di essere proprietario di una villetta a schiera di testa (prima casa e residenza del proprio nucleo familiare), terra tetto, con riscaldamento autonomo, libera su tre lati e confinante con altro immobile esclusivamente attraverso parete garage (non riscaldato). Su tale immobile intende effettuare interventi di efficientamento energetico (cappotto esterno) che porterà un miglioramento di due classi energetiche all'immobile e per questo ha chiesto all'Agenzia delle Entrate chiarimenti in merito alla possibilità di fruire della detrazione del 110% prevista dal Decreto Rilancio.

Superbonus 110%: l'ambito soggettivo

Nella sua risposta, l'Agenzia delle Entrate ha prima ricordato l'iter legislativo che ha portato alla definizione del comma 10 del decreto Rilancio con il quale, per quanto riguarda le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, ammette alle detrazioni per la riqualificazione energetica (isolamento a cappotto e sostituzione impianto termico) solo gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

In sostanza, con il comma 10 in questione è stato posto un limite alle unità immobiliari in relazione alle quali un medesimo soggetto più fruire del superbonus mentre non opera più la limitazione, in origine prevista, riferita alla applicabilità del Superbonus ad interventi realizzati sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Il limite numerico alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili non opera, tuttavia, nel caso di interventi antisismici.

Superbonus e edifici residenziali unifamiliari: il concetto di "funzionalmente indipendente"

L'Agenzia delle Entrate, rispondendo al quesito del contribuente, ha ricordato che gli interventi devono essere realizzati su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze.

Per edificio unifamiliare si intende un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

Una unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.

La presenza, inoltre, di un accesso autonomo dall'esterno, presuppone, ad esempio, che "l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva".

Le "unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari", alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della indipendenza funzionale e dell'accesso autonomo dall'esterno, a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

In presenza dei predetti requisiti e nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa e l'effettuazione di ogni adempimento richiesto, sarà possibile fruire del superbonus per gli interventi che intende realizzare in relazione al descritto immobile (villetta a schiera), a prescindere dalla condizione che lo stesso sia adibito a "prima casa e residenza del proprio nucleo familiare".

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Superbonus 110%: domande e risposte

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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