Superbonus 110% e parti comuni: serve la costituzione di un condominio?

L'Agenzia delle Entrate risponde al quesito sulla possibilità di fruire del superbonus per le parti comuni di unità immobiliari distintamente accatastate

di Redazione tecnica - 11/09/2020

Più unità immobiliari autonomamente accatastate, facenti parte del medesimo edificio, possono fruire della detrazione fiscale del 110% (c.d. superbonus)?

Superbonus 110% e parti comuni: la parola all'Agenzia delle Entrate

Continua la rassegna di risposte dell'Agenzia delle Entrate a interpelli che riguardano le nuove detrazioni fiscali del 110%. Dopo quelle fornite su:

arriva una nuova interessante risposta (la n. 329 del 10 settembre 2020) che riguarda la possibilità di fruire del superbonus per gli interventi effettuati sulle parti comuni a più unità immobiliare di un medesimo edificio.

Superbonus 110% e parti comuni: il caso

Il caso rappresentato dal contribuente è quello di tre appartamenti, un locale ad uso magazzino, un locale ad uso garage e un bene comune non censibile ad uso corte esterna e scala, senza rendita e consistenza, tutti in comproprietà di una persona unitamente al coniuge e ai propri figli minori, delle seguenti unità immobiliari autonomamente accatastate, facenti parte del medesimo edificio: tre appartamenti, un locale ad uso magazzino, un locale ad uso garage e un bene comune non censibile ad uso corte esterna e scala, senza rendita e consistenza.

Superbonus 110% e parti comuni: la domanda all'Agenzia delle Entrate

La domanda posta all'Agenzia riguarda la possibilità per i contribuenti di fruire del superbonus per i lavori effettuati sulle parti comuni a queste unità immobiliari, tra cui locali per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune.

Superbonus: i presupposti normativi

Nella sua risposta, l'Agenzia delle Entrate ha tracciato i presupposti previsti dall'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha previsto la possibilità di portare in detrazione il 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi di efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) e di consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

Superbonus 110%: la detrazione e le opzioni alternative

Detrazione che può essere:

  • ripartita in 5 quote annuali di pari importo;
  • ceduta al fornitore sotto forma di sconto in fattura;
  • ceduta ad un istituto di credito.

Superbonus 110%: tipologie di intervento, requisiti tecnici e ambito soggettivo

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

Superbonus 110% e parti comuni: la risposta dell'Agenzia delle Entrate

Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che sono ammessi al superbonus gli interventi effettuati dai condomini:

  • di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio;
  • gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati;
  • gli interventi antisismici.

Ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale, il legislatore è stato molto chiaro riferendosi ai condomini e non alle parti comuni di edifici. Condominio che può svilupparsi sia in senso verticale che in senso orizzontale.

In definitiva, rispondendo al quesito, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di interventi su unità immobiliari distintamente accatastate, in comproprietà fra più soggetti, non sarà possibile beneficiare della detrazione del 110% né con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti a servizio comune delle predette unità immobiliari, né con riferimento alle spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari in quanto non inserite in un condominio.

Accedi al Focus Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

Superbonus 110% e parti comuni

Superbonus 110%: domande e risposte

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata