Cedolare secca per i negozi: Si può scegliere dopo il primo anno
Per i contratti di locazione stipulati o rinnovati nel corso del 2019 la scelta può essere effettuata nelle annualità successive
L’opzione per accedere al regime della cedolare secca per i
canoni che derivano dalla locazione di immobili destinati all’uso
commerciale, permessa alle persone fisiche che non agiscono
nell’esercizio d’impresa, è consentita anche nelle annualità
successive alla stipula del contratto. La scelta, però, va
comunicata entro il termine previsto per il pagamento annuale
dell’imposta di registro.
Questo il parere dell’Agenzia delle entrate, fornito con la
risposta a interpello n. 388 del 22
settembre.
Cedolare secca: Locazione originaria di un immobile di
categoria C/3
L’interpello è stato presentato da una contribuente che, con la
madre e i fratelli, ha concesso in locazione nel 2013 un immobile
di 90 metri quadrati appartenente alla categoria catastale C/3, che
definisce i laboratori artigianali.
A seguito del decesso di due familiari e degli accordi in sede di
divisione ereditaria, l’istante è rimasta l’unica dante causa nel
contratto di affitto, che era valido per sei anni e tacitamente
rinnovabile per altri sei, a decorrere dal 1° maggio del 2013.
Cedolare secca: Modifica del classamenti da C/3 a
C/1
Dal 19 marzo del 2018, inoltre, è stato modificato il
classamento catastale dell’immobile ceduto in locazione, che è
passato da C/3 a C/1 (negozi e botteghe), categoria per la quale è
consentito l’accesso al regime fiscale della cosiddetta “cedolare
secca”, in virtù dell’articolo 1, comma 59, della legge di bilancio per il 2019
che prevede l’applicazione del regime alternativo con la tassazione
al 21% del reddito da locazione, anche per i contratti di locazione
di unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale C/1, di
superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze.
Cedolare secca: Rinnovo dell’accordo
Le parti coinvolte dal contratto hanno tacitamente rinnovato
l’accordo al 1° maggio del 2019 e l’istante, al quale non è stato
consentito l'accesso alla cedolare per il decorso dei termini
dovuti per il versamento dell'imposta di registro, chiede se può
optare per il regime alternativo a partire dalla seconda
annualità
Cedolare secca: L’Agenzia e le norme
L’Agenzia, come consuetudine, nel formulare la risposta propone
anche un riepilogo delle norme.
La cedolare secca, istituita con l’articolo 3 del Dlgs n. 23/2011, è un regime
opzionale alternativo rispetto a quello ordinario per la tassazione
del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche: si applica agli immobili a uso abitativo e
sostituisce l’Irpef e le relative addizionali, le imposte di
registro e di bollo sul contratto di locazione. La cedolare
sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla
risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione.
Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti, la cedolare
secca si applica con l’aliquota del 21 per cento.
Cedolare secca: Legge di bilancio 2019
La legge di bilancio per il 2019 ha esteso il regime opzionale
anche ai canoni di locazione derivanti da contratti stipulati nel
corso del 2019, da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di
attività d’impresa o di arti o professioni, che hanno oggetto
immobili destinati all’uso commerciale, di categoria catastale C/1,
con superficie fino a 600 metri quadrati escluse le pertinenze.
Cedolare secca: Quando non è possibile
utilizzarla
L’opzione non può essere accettata nel caso di contratti
stipulati nel 2019, se tra gli stessi contraenti era in vigore al
15 ottobre 2018 un contratto per lo stesso immobile, interrotto
anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
Cedolare secca: La scelta del regime
alternativo
La scelta del regime alternativo deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto e vale, salvo revoca, per tutta la sua durata. La circolare dell’Agenzia delle Entrate 10 aprile 2019, n. 8/E, che commenta le novità fiscali della legge di bilancio del 2019, al punto 1.9 tratta di cedolare e ricorda che se l’opzione non viene esercitata in sede di registrazione del contratto, è possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità successive, esercitando l’opzione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno (30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità). Entro lo stesso termine è possibile revocare l’opzione per il regime della cedolare. L’esercizio o la modifica dell’opzione può essere effettuata:
- utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI-web);
- presentando il modello RLI, debitamente compilato, presso lo stesso ufficio dove è stato registrato il contratto
In caso di scadenza naturale del contratto nel corso del 2019,
al locatore è riconosciuta la possibilità di optare per la cedolare
al momento dell’eventuale proroga; quest’ultima, infatti, è
assimilata alla stipula e deve essere comunque comunicata
all’Agenzia (paragrafo 2.3 della circolare dell’Agenzia delle Entrate 13 giugno
2016, n. 27/E)
Consentito l’accesso al regime della cedolare
secca
Tornando al caso specifico, all’istante è consentito l’accesso al
regime della cedolare secca dalla seconda annualità del contratto
prorogato. La locatrice, infatti, non ha esercitato l’opzione entro
i termini previsti e, invece, ha corrisposto l’imposta di registro
per il periodo 1° maggio 2019 – 30 aprile 2020. L’Agenzia ritiene
quindi che, se sussistono tutti i presupposti sopra elencati per
l’accesso al regime della cedolare secca, la contribuente potrà
optare per i periodi successivi presentando il modello Rli entro 30
giorni dalla scadenza di ciascuna annualità.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Risposta 22/09/2020, n. 388