Superbonus 110%: vale anche per i lavori chiusi prima dell'1 luglio 2020 ma non ancora pagati?
È possibile fruire del superbonus 110% anche per lavori effettuati prima dell'1 luglio 2020 ma non ancora pagati?
È possibile portare in detrazione il 110% delle spese sostenute dall'1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 per lavori chiusi prima di questa finestra temporale?
Superbonus 110%: la domanda alla posta di LavoriPubblici.it
È una delle più interessanti domande arrivate alla Posta di LavoriPubblici.it che riguardano le detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio). Il nostro lettore, in particolare, ha rappresentato una situazione in cui gli interventi effettuati sull'immobile sono stati effettuati prima della finestra temporale prevista dall'art. 119 del Decreto Rilancio (1 luglio 2020-31 dicembre 2021) ma non ancora pagati. La domanda riguarda la possibilità di utilizzare le detrazioni fiscali del 110%.
Superbonus 110%: i requisiti fiscali e tecnici
La domanda investe due profili diversi:
- uno di natura fiscale;
- uno di natura tecnica.
Dal punto di vista fiscale, il Decreto Rilancio parla esclusivamente di spese sostenute e stesse considerazioni sono state riportate all'interno:
- del Provvedimento Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847 recante "Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici";
- della Circolare Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E recante "Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti".
Dal punto di vista fiscale, dunque, alla domanda dell'utente si potrebbe rispondere positivamente ma siamo certi che questo specifico tema sarà affrontato in una risposta dell'Agenzia delle Entrate.
Dal punto di vista tecnico, il Decreto Rilancio prevede alcuni requisiti sia nel caso di interventi di efficientamento energetico che per quelli di riduzione del rischio sismico.
Prendendo come riferimento gli interventi di efficientamento energetico (certamente quelli più frequenti) la norma prevede che per l'accesso al superbonus debbano essere rispettati alcuni requisiti:
- nel caso di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate (c.d. cappotto termico), è necessario l'utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
- per tutti gli interventi di miglioramento energetico:
- il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013;
- garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
- redigere l'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.
Condizione necessaria e comune a tutti gli interventi di miglioramento energetico è la redazione di un attestato di prestazione energetica prima e dopo i lavori.
Superbonus 110%: come si calcola l'APE?
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020 (c.d. Decreto Requisiti minimi, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) prevede che alle asseverazioni previste per gli interventi di miglioramento energetico che accedono al superbonus (trainanti e trainati) debbano essere allegati gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento rilasciati da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (quindi non serve la registrazione, se prevista, ai catasti energetici regionali).
Gli attestati di prestazione energetica (APE), qualora redatti per edifici con più unità immobiliari, sono detti "convenzionali" e sono appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente allo scopo. Tali APE convenzionali vengono predisposti considerando l'edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione degli APE convenzionali, riferiti come detto a edifici con più unità immobiliari, tutti gli indici di prestazione energetica dell'edificio considerato nella sua interezza, compreso l'indice EPgl,nren,rif,standard (2019/21) che serve per la determinazione della classe energetica dell'edificio, si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare ciascun indice di prestazione energetica dell'intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell'intero edificio.
Superbonus 110%: conclusioni
Rispondiamo, dunque, alla domanda del nostro lettore con una nuova domanda: "nonostante gli interventi possano rientrare tra quelli previsti, è certo di essere in possesso di tutta la documentazione prevista dalla normativa?".
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it