Agevolazioni fiscali in edilizia: cessione del credito possibile per il 2020 e 2021
Ecco tutte le agevolazioni fiscali in edilizia che possono optare alternativamente per sconto in fattura e cessione del credito
Come più volte sottolineato in questi ultimi mesi, uno degli aspetti più innovativi contenuti nel D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), oltre chiaramente alle nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus), è dato dalle alternative previste in luogo all'utilizzo diretto della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.
Decreto Rilancio e Agevolazioni fiscali: sconto in fattura e cessione del credito
Mentre l'art. 119 del Decreto Rilancio ha previsto il tanto chiacchierato superbonus per le spese sostenute dall' 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, il successivo art. 121 ha previsto per gli anno 2020 e 2020 la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto in fattura, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;
- per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
Aspetto fondamentale a cui in molti non hanno dato la necessaria importanza, è che sconto in fattura e cessione del credito sono stati estesi a molte delle detrazioni fiscali già esistenti e attive, per tutte le spese sostenute negli anni 2020 e 2021. Quindi anche per le spese sostenute dall'1 gennaio al 30 giugno 2020.
Sconto in fattura e cessione del credito: per quali interventi
Entrando nel dettaglio, gli interventi edilizi per i quali è possibile optare alternativamente per sconto in fattura e cessione del credito, oltre a quelli che rientrano nel superbonus 110%, sono i seguenti:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
- efficienza energetica indicati nell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, e quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico (ecobonus);
- adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013 (sismabonus). L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche” (comma 1-septies);
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (c..d bonus facciate), ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il cd. bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020;
- installazione di impianti fotovoltaici indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it