Tettoie e pergolati: il TAR interviene sul titolo edilizio, sanatoria e ordine di demolizione
Il TAR per il Lazio interviene sul titolo edilizio necessario per la costruzione di tettoie e pergolati
Tettoie, croce e delizia degli addetti ai lavori. Il sottile filo tra "nuova costruzione" o "mera pertinenza" è stato chiarito in questi anni da vari interventi giuridici. Ma come ci si deve comportare se si vuole irrobustire un pergolato già presente per resistere alle intemperie? Chiarisce tutto il Tar del Lazio con la sentenza n. 9757 del 24 settembre 2020.
Il pergolato "vecchio" e i lavori per sistemarlo
Un esempio ci viene in soccorso per chiarire la materia. In un palazzo uno dei condomini chiede e ottiene dal comune il permesso di costruire per realizzare una tettoia più robusta, adatta alle avverse condizioni climatiche, per sostituire il vecchio pergolato, costituito da una struttura poco resistente alle intemperie, perché solo appoggiata al pavimento e coperta con un incannucciato. Intervento, però, che il proprietario dell'appartamento realizzava successivamente e con un permesso scaduto. A quel punto il comune in cui ricade l'appartamento ha ordinato la demolizione e il ripristino dei luoghi, oltre ad una sanzione pecuniaria. Secondo il proprietario, non si tratta di una nuova costruzione, ma di un "irrobustimento" della struttura già presente. La multa è stata "staccata" dopo che il proprietario dell'appartamento non aveva ottemperato all'ordine di demolizione.
Ordine di demolizione infondato?
"Non rileva il fatto che il nuovo intervento abbia un impatto minore, sotto l’aspetto visivo, rispetto a quello già in precedenza autorizzato con il titolo edilizio scaduto". Così scrive il Tar del Lazio. Secondo i giudici, infatti, l'intervento è stato sanzionato "perché effettuato senza previamente munirsi del prescritto titolo autorizzatorio. Non può, infatti, essere condivisa la tesi del ricorrente secondo cui tale titolo non era necessario in quanto l’intervento di sostituzione della tettoia da sempre presente sul terrazzo della casa di sua proprietà rientrerebbe nell’ambito dell’attività edilizia libera".
Tettoie ed edilizia libera
La giurisprudenza chiarisce tutti i dubbi in questo senso. Anche la costruzione di tettoie necessita di essere autorizzata dal punto di vista edilizio. Bisogna distinguere le tettoie da "manufatto autonomo" e quindi "nuova costruzione" a "mera pertinenza". Quest'ultimo caso vale se la tettoia è priva di carattere di autonoma utilizzabilità, abbia un volume modesto rispetto all'edificio principale e abbia natura "accessoria" all'edificio principale. In questo caso non serve munirsi del permesso di costruire. Ma viene ritenuta "nuova costruzione" se gli interventi prevedono nuovi elementi ed impianti, si modifica la sagoma e il prospetto, oppure che la tettoia abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo o sia collegato all'edificio principale. Vengono considerate "edilizia libera" solo quelle tettoie che hanno finalità di arredo e protezione dalle intemperie. Nel caso specifico, la tettoia rientra nella "nuova costruzione" e quindi l'ordine di demolizione è legittimo.
La richiesta di sanatoria sospende ordine di demolizione e multa?
Nel caso di richiesta di sanatoria, il Tar del Lazio spiega che l'ordine di demolizione sui manufatti abusivi va in "quiescenza", quindi va considerata solo temporaneamente sospesa. Ad un eventuale diniego (anhe con silenzio-rigetto dopo 90 giorni) della concessione della sanatoria, però, scatta un nuovo termine di 90 giorni per ottemperare all'ordine di demolizione e al ripristino dei luoghi, prima di ricevere una multa.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Sentenza TAR Lazio