Qualità dell’abitare: Ecco il testo del decreto interministeriale di finanziamento

Il testo del decreto con procedure, criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti di cui al Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare

di Redazione tecnica - 05/10/2020

È in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il decreto interministeriale 16 settembre 2020, n. 395 (Ministero delle infrastrutture e dei traspoti, Ministero dell’Economia e delle finanze e Minstero per i beni e le attività  culturali e per il turismo) con cui sono state definite le “Procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l’attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare””.

L’articolazione del decreto

Il decreto, predisposto in riferimento a quanto dettato al comma 437 dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed allegato al presente articolo è costituito dai seguenti 14 articoli:

  • Art. 1 - Definizioni
  • Art. 2 - Finalità e principali settori delle proposte
  • Art. 3 - Soggetti eleggibili al finanziamento
  • Art. 4 - Ambito di riferimento, oggetto e contenuto delle proposte
  • Art. 5 - Le risorse disponibili e le spese ammissibili al finanziamento
  • Art. 6 - La presentazione delle proposte
  • Art. 7 - La presentazione delle proposte - Fase 1
  • Art. 8 - Criteri per la valutazione delle proposte da parte dell’Alta Commissione
  • Art. 9 - L’approvazione del Programma
  • Art. 10 - La presentazione della documentazione integrativa - Fase 2
  • Art. 11 - La assegnazione ed erogazione del finanziamento
  • Art. 12 - Monitoraggio dell’attuazione del Programma
  • Art. 13 - Riassegnazioni a seguito di rinunce, revoche ed economie
  • Art. 14 - Progetti Pilota ad alto rendimento

Finalità e principali settori delle proposte

Tutti gli interventi e le misure devono mirare a soluzioni durevoli per la rigenerazione del tessuto socioeconomico, il miglioramento della coesione sociale, l’arricchimento culturale, la qualità dei manufatti, dei luoghi e della vita dei cittadini, in un’ottica di innovazione e sostenibilità, con particolare attenzione a quella economica e ambientale, senza consumo di nuovo suolo, fatte salve le eventuali operazioni di densificazione, secondo i princìpi e gli indirizzi adottati dall’Unione europea, in coerenza con i principi e gli obiettivi della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City). Gli interventi devono assicurare prossimità dei servizi, puntando alla riduzione del traffico e dello stress, secondo i criteri della mobilità sostenibile, oltre che incrementare legami di vicinato e inclusione sociale.

Gli interventi e le misure devono essere riconducibili alle seguenti cinque linee principali d’azione:

  • a. riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale e incremento dello stesso;
  • b. rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la rigenerazione del tessuto urbano e socioeconomico e all’uso temporaneo;
  • c. miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali;
  • d. rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso l’uso di operazioni di densificazione;
  • e. individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano nonché di processi partecipativi, anche finalizzati all’autocostruzione.

Soggetti eleggibili al finanziamento

Possono presentare richieste di finanziamento i seguenti soggetti:

  • a. regioni, anche come soggetti aggregatori di strategie di intervento coordinate con i Comuni;
  • b. città metropolitane;
  • c. i comuni sede di città metropolitane
  • d. comuni capoluoghi di provincia;
  • e. città di Aosta;
  • f. comuni con più di 60.000 abitanti.

Tra i beneficiari del Programma non sono comprese la regione Trentino Alto Adige e/o le province autonome di Trento e Bolzano e i relativi Comuni,

Risorse disponibili e spese ammissibili al finanziamento

La dotazione complessiva per l’attuazione del Programma è costituita da 853,81 milioni di euro di cui:

  • 12,18 milioni di euro per l'anno 2020,
  • 27,25 milioni di euro per l'anno 2021,
  • 74,07 milioni di euro per l'anno 2022,
  • 93,87 milioni di euro per l'anno 2023,
  • 94,42 milioni di euro per l'anno 2024,
  • 95,04 milioni di euro per l'anno 2025,
  • 93,29 milioni di euro per l'anno 2026,
  • 47,15 milioni di euro per l'anno 2027,
  • 48,36 milioni di euro per l'anno 2028,
  • 53,04 milioni di euro per l'anno 2029,
  • 54,60 milioni di euro per l'anno 2030,
  • 54,64 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032,
  • 51,28 milioni di euro per l'anno 2033.

Lo stanziamento compessivo di 853, 81 milioni di euro è integrato:

  • da eventuali residui di stanziamento per l’annualità 2019 relativi al “Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari”, di cui all’articolo 1, comma 95, della legge del 30 dicembre 2018, n.145;
  • da eventuali ulteriori risorse, anche di fonte comunitaria.

Presentazione delle proposte

Le proposte di finanziamento di cui alla Fase 1, complete della documentazione indicata nell’artioclo 7 del decreto stesso e contenenti l’indicazione del CUP relativo ad ogni singolo intervento, devono essere trasmesse, a pena di esclusione, entro e non oltre centoventi (120) giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto, secondo le modalità indicate dallo stesso articolo 7.

Criteri per la valutazione delle proposte da parte dell’Alta Commissione

Le proposte presentate nella Fase 1 sono esaminate dall’Alta Commissione nominata con decreto del Ministro di cui all’articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel rispetto dei seguenti criteri:

  • A. qualità della proposta e coerenza con le finalità. Fino a 15 punti;
  • B. entità degli interventi relativamente agli immobili di edilizia residenziale pubblica, con preferenza per le aree a maggiore tensione abitativa, e livello di integrazione. Fino a 25 punti;
  • C. recupero e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici ovvero recupero e riuso dimtestimonianze architettoniche significative, anche se non direttamente vincolate. Fino a 10 punti;
  • D. risultato del “bilancio zero” del consumo di nuovo suolo. Fino a 15 punti;
  • E. attivazione di risorse finanziarie pubbliche e private. Fino a 15 punti;
  • F. coinvolgimento di operatori privati. Fino a 10 punti;
  • G. applicazione, per la redazione della proposta, della metodologia BIM. Fino a 10 punti.

In allegato il testo del Decreto prossimo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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