Superbonus 110% e abusi edilizi: le irregolarità urbanistico-edilizie bloccano le detrazioni fiscale
Superbonus 110%: eventuali irregolarità presenti un una unità immobiliare bloccano le detrazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio?
Superbonus 110%: dovrebbe essere chiaro dalla previsione delle prime detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, ma solo negli ultimi mesi si è cominciato a domandare se eventuali difformità urbanistico-edilizie presenti su un immobile bloccano la fruizione dei benefici del 110% (c.d. Superbonus) previsti dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Superbonus 110%: ottima occasione ma non per tutti
Tralasciando il caso di immobili completamente abusivi (e non sono pochi in Italia), la situazione urbanistico-edilizia del patrimonio immobiliare italiano ha imposto serie riflessioni a seguito della nascita delle nuove detrazioni fiscali del 110% che, giustamente, prevedono non poche verifiche per poter essere correttamente fruite dai contribuenti.
Oltre ai requisiti previsti dagli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, l'art. 49, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) ha sempre previsto che "gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione".
Superbonus 110%: abusi edilizie e tolleranze costruttive
L'art. 10, comma 1, lettera p), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha inoltre introdotto nel Testo Unico Edilizia l'articolo 34-bis (Tolleranze costruttive) che prevede:
1. Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della
cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle
singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se
contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel
titolo abilitativo.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili
non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le
irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici
di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e
opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli
abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione
della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino
l’agibilità dell’immobile.
3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel
corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni
edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini
dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella
modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni
edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata
agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero
scioglimento della comunione, di diritti reali.
Proprio per questo, un'unità immobiliare non in regola dal punto di vista urbanistico-edilizio non potrà godere di alcuna detrazione fiscale (quindi anche del superbonus), almeno fino a quando l'abuso non sarà sanato. Resta inteso che, come previsto dal su menzionato art. 34-bis, sono ammesse discordanze del 2% rispetto ad altezze, distacchi, cubatura, superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari previste nel titolo abilitativo.
Superbonus 110% e conformità urbanistico-edilizia
Nonostante il Testo Unico Edilizia non lo preveda espressamente, la conformità urbanistico-edilizia ed in generale lo stato legittimo degli immobili è dimostrato come previsto dall'art. 9-bis, comma 1-bis del Testo Unico Edilizia, introdotto dall'art. 10, comma 1, lettera d) del Decreto Semplificazioni, che prevede:
Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.
Superbonus 110%: occhio alla conformità urbanistico-edilizia
Benché la difformità urbanistico-edilizia di una singola unità immobiliare non sia una causa ostativa per la fruizione del superbonus per tutto un condominio, è chiaro che l'impossibilità per un contribuente di fruire della detrazione o delle opzioni offerte dal Decreto Rilancio (sconto in fattura e cessione del credito) è da valutare correttamente prima di imbarcarsi in lavori importanti.
Proprio per questo, come più volte fatto dalla nostra redazione, invitiamo chiunque volesse valutare dei lavori per la fruizione delle nuove detrazioni fiscali del 110% a contattare un tecnico abilitato per la valutazione urbanistico-edilizia della propria unità immobiliare, al fine di non ritrovarsi a lavori realizzati senza poter poi fruire del beneficio fiscale.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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