Superbonus 110% e Decreto 'Agosto': risolto il problema degli accessi autonomi e degli abusi edilizi
Superbonus 110%: il Decreto Agosto risolve i problemi relativi alla definizione di accesso autonomo e alla fruizione delle detrazioni in caso di abusi edilizi
Superbonus 110%: arrivano direttamente dalla legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. “Decreto Agosto”) importanti modifiche al D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che mirano a risolvere le principali problematiche sorte a seguito della nascita delle nuove detrazioni del 110% (c.d. Superbonus).
Superbonus 110%: il quadro normativo
Con la definizione del quadro normativo di riferimento, contribuenti, tecnici e imprese possono, infatti, cominciare a valutare seriamente la fattibilità degli interventi che accedono al superbonus. Quadro normativo che è composto, oltre che dagli art. 119 e 121 del Decreto Rilancio, anche da:
- la guida al Superbonus 110% realizzata dall'Agenzia delle Entrate;
- il Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. Decreto Requisiti tecnici) recante "Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" (Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246);
- il Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. Decreto Asseverazioni) recante "Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" (Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246);
- la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E recante “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti”;
- il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847 recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”.
Superbonus 110%: le problematiche applicative e le risposte dell'Agenzia delle Entrate
Nelle ultime settimane, prima che si completasse il quadro normativo di riferimento, sono sorte diverse problematiche applicative, alcune delle quali risolte dall'Agenzia delle Entrate con le seguenti risposte:
- Risposta Agenzia delle Entrate 2 ottobre 2020, n. 432 "Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle singole unità immobiliari (cd. eco bonus - Art. 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) - Contribuente in regime forfetario";
- Risposta Agenzia delle Entrate 28 settembre 2020, n. 415 "Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 119 del decreto Rilancio";
- Risposta Agenzia delle Entrate 24 settembre 2020, n. 408 "Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)";
- Risposta Agenzia delle Entrate 10 settembre 2020, n. 329 "Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 119 del decreto Rilancio";
- Risposta Agenzia delle Entrate 9 settembre 2020, n. 328 "Superbonus - Interventi realizzati su "villetta a schiera" - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)";
- Risposta Agenzia delle Entrate 9 settembre 2020, n. 327 "Superbonus - Interventi realizzati su immobile in comodato d'uso gratuito - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)";
- Risposta Agenzia delle Entrate 9 settembre 2020, n. 326 "Superbonus - interventi realizzati su "unità collabenti" - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)";
- Risposta Agenzia delle Entrate 9 settembre 2020, n. 325 "Superbonus - detrazione delle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche - Articolo 16,comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)".
Superbonus 110%: le problematiche applicative e le risposte alla Camera dei Deputati
Alcune problematiche sono state affrontate anche in question time in VI Commissione Permanente (Finanze) della Camera dei Deputati con delle interrogazioni a risposta scritta a cui ha provveduto a rispondere il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Alessio Villarosa.
Superbonus 110% e Decreto Agosto: le modifiche alla norma di rango primario
Ma i chiarimenti più importanti arrivano direttamente dal disegno di legge di conversione del D.L. n. 104/200 (c.d. Decreto Agosto), sul quale è arrivata la fiducia da parte del Senato e che modifica il Decreto Rilancio chiarendo definitivamente due aspetti fondamentali per la fruizione del superbonus 110%:
- la definizione di accesso autonomo dall’esterno;
- la correlazione tra abusi edilizi e superbonus.
Superbonus 110% e Decreto Agosto: l'accesso autonomo dall'esterno
In riferimento all'accesso autonomo dall'esterno, il decreto Agosto aggiunge all’art. 119 del Decreto Rilancio, dopo il comma 1 il seguente:
“1-bis. Ai fini del presente articolo, per ‘accesso autonomo dall’esterno’ si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”.
Superbonus 110% e Decreto Agosto: la correlazione tra abusi edilizi e superbonus
Altra modifica fondamentale riguarda gli abusi edilizi. Come spesso abbiamo sottolineato, occorre verificare la regolarità urbanistico edilizia dell'unità immobiliare prima di imbarcarsi in lavori importanti che potrebbero non accedere alle detrazioni per qualche abuso edilizio.
Il Decreto Agosto aggiunge all'art. 119 del Decreto Rilancio il seguente comma:
“13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi”.
In sostanza, per la fruizione del Superbonus per le parti comuni il tecnico dovrà verificare lo stato di legittimità solo delle parti comuni e non anche delle relative unità immobiliari. Anche gli accertamenti dello sportello unico per l'edilizia dovranno essere riferiti alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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